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BUSINESS NEWS

Elenco opportunità estere, servizi specialistici, opportunità di Business

SERVIZI INTERNAZIONALIZZAZIONE

RELAZIONI INTERNAZIONALI
- Country Profile e Articoli di Macro-economia, Geo-politica, Cross Culture

I DESK ESTERI IBS
- I Desk della Rete Estera IBS, Servizi ed Opportunità

DIVENTA PARTNER DI IBS
- Offerta Consulenziale per Società di Servizi, Enti, Associazioni di Categoria

EUROPA: OPPORTUNITÀ, BANDI, APPALTI, PROGRAMMI UE VERSO I PAESI TERZI
- Newsletter Agenzia ICE Bruxelles

RINNOVABILI – RICERCHIAMO TERRENI

PER IMPIANTI FOTOLTAICI GRID PARITY DA COSTRUIRE IN ITALIA :

( CLICCA SUL LINK PER I DETTAGLI )

IBS curerà tutto l’ iter burocratico dalla presentazione dei documenti fino al rilascio della Autorizzazione Unica . Già siglati gli accordi con gli investitori pronti all’ acquisto delle Autorizzazioni appena pronte . Dimensioni Impianti a partire da 5 MW fino a 50 MW o superiori . Gli investitori sono interessati anche all’ acquisto di Autorizzazioni già immediatamente cantierabili .

SEMPRE IN ITALIA :

- Cerchiamo impianti o parchi fotovoltaici a terra, ad inseguimento, pensiline, tetti, serre già connessi alla rete per acquirenti pronti all’ acquisto . Requisiti : potenza equivalente o superiore a 50 – 100 Kw , 470 Kw, 800 – 900 Kw a seconda dell’acquirente / investitore, senza limite superiore . L’ investitore chiede di verificare che non ci siano problematiche di attiguità ( per impianti legati a differenti SPV collocate ad una distanza inferiore a quella prevista per legge ), che potrebbe determinare la sospensione degli incentivi a seguito di visita GSE . Se interessati, i dati da fornire in una fase iniziale sono unicamente: Nome SPV preciso della Società a cui fa capo il contratto GSE, Potenza precisa dell’impianto, Localizzazione geografica precisa dell’impianto . A seguito di una prima verifica seguirà l’invio di un teaser per raccogliere le informazioni di dettaglio . Contattaci

- Cerchiamo concessioni sia fotovoltaiche che eoliche per costruire impianti di potenza equivalente o superiore a 10 – 20 MW . Contattaci

PROGETTI ESTERI :

- Polonia : per altri acquirenti, cerchiamo concessioni nel settore fotovoltaico a partire da 1 MW a salire . Contattaci
- Per investitori e acquirenti cerchiamo impianti con incentivi connessi alla rete in paesi esteri stabili . Inoltre sono di interesse anche progetti per la costruzione di parchi fotovoltaici ed eolici, già dotati delle autorizzazioni per costruire e tariffa con Ente statale . Contattaci

COMMESSE ESTERE E LAVORI INFRASTRUTTURALI / EDILI

Segnaliamo lavori infrastrutturali / edili da eseguire in paesi Extra – UE . Contattaci

IMMOBILIARE IN ITALIA

Strutture commerciali a reddito in vendita . Contattaci
Cerchiamo cielo terra in Milano centro con canone di locazione attivo per investitore . Contattaci
Ricerchiamo investitori per interessanti progetti di sviluppo immobiliare con potenziale gestore già disponibile . Contattaci

FILIERE AGROALIMENTARI

Forniamo filiere Agroalimentari chiavi in mano, latte – carne, pomodoro, polli, serre, ecc.
Per Bulbi di Zafferano vai alla pagina Sativus

TEMI CONSULENZIALI

MANUALE ABC DELL’EXPORT – ELEMENTI DI IMPORT – EXPORT
- Indice dei Contenuti e Adempimenti per Inizio Attività Import – Export
- Trovare un Partner Commerciale, vantaggi di Procacciatore di Affari, Agente di Commercio, Distributore
- Operazioni commerciali all’Estero e partecipazione a Fiere
- Principali Documenti da utilizzare nel Commercio Estero
- Tariffa Doganale e Dazi
- Modalità di Consegna delle Merci, Tempi, Qualità, Spedizione, Incoterms
- Modalità di Pagamento e Recupero Crediti
- Il Commercio Elettronico cenni
- Regole Settoriali Import – Export per Alimenti, Cosmetici, Gioielli, Tessile

CONSULENZA DOGANE
- Incoterms 2010
- Cenni sull’Origine delle Merci
- Accordi di Origine Preferenziale dell’Unione Europea
- I vantaggi dello Status di Esportatore Autorizzato AEO (Operatore Economico Autorizzato)
- Glossario Doganale, terminologia utile per una corretta comunicazione con le Dogane
- Free Download – Area Dogane

CONSULENZA FISCALE
- Free Download – Area Fiscalità Internazionale

CONSULENZA LEGALE
- Cenni di Contrattualistica Internazionale
- Giustizia ordinaria o Arbitrato / ADR (Alternative Dispute Resolution)
- Free Download – Area Legale

CONSULENZA SU TRADE & EXPORT FINANCING, ASSICURAZIONE DEL CREDITO E SACE
- Gestione operazioni di Credito Documentario e Garanzie Bancarie Internazionali
- SACE, Export Credit Agency per Assicurare il credito e la Protezione degli Investimenti
- OCSE – OECD Credit Risk Map
- Free Download – Export Credit Risk from OECD

CONSULENZA SUPPLY CHAIN
- Cenni di Logistica e Trasporti

CONSULENZA BUSINESS PLAN
- Business Model Canvas e altri Strategy Tools per la redazione del Business Plan
- Elementi di Business Planning, nell’Export e IDE (Investimento Diretto Estero)
- Free Download – Esempi di Business Plan semplificati

ARTICOLI SU TEMI DI CARATTERE SETTORIALE

AREA FOOD
- Distributori, Buyer, Aziende dolciarie interessate al Cacao grezzo in semi da macinare origine Costa D’Avorio
- Richiesti Buyer, Importatori, Distributori per prodotti Food and Beverage da paesi UE – EXTRA UE
- Download Catalogo TRADING Food & Beverage di IBS
- Richiesti prodotti Food and Beverage per EXPORT
- Valutazione delle Carcasse Bovine mediante il Sistema Internazionale EUROP
- Olio di Argan BIO biologico Certificato USDA, ECOCERT e prodotti Cosmetici;
- Lo Zafferano Iraniano e Marocchino

CERTIFICAZIONI
- Certificazione HALAL, i cibi leciti per il mondo Arabo secondo il rito Islamico

CRISIS MANAGEMENT
- Gestione delle Crisi o Disastri e immediate Azioni Umanitarie
- Elicotteri americani adatti per uso sanitario, ambulanza, trasporto valori petroliferi, minerari, monetari, controllo frontiere

COMMODITIES
- Legna da ardere
- I Pallet: il ruolo nell’Export, dal packaging, allo stoccaggio dei beni e macchinari, al trasporto delle merci nel commercio Internazionale estero;
- Pellet
- Oli Vegetali
- Carburanti

CONSTRUCTION, EDILIZIA
- Bioedilizia ed Edilizia Ecosostenibile, progetto White Home, “case su misura”, soluzioni abitative antisismiche, ecosostenibili, intelligenti

FORMAZIONE FINANZIATA E FONDI PARITETICI
- Formazione Finanziata, Export & Internazionalizzazione, Check-up mercati esteri, tramite i Fondi Paritetici Interprofessionali

RICERCA UNIVERSITARIA, INNOVAZIONE E RISPARMIO FISCALE
- Credito di Imposta e Formazione tramite Decreto 145 sul Finanziamento alle Università

HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT
- Il Coaching come soluzione per il successo personale e professionale

SERVIZI SPECIALISTICI PER HOTEL E OSPITALITÀ
- Riepilogo Servizi per Hotel e Ospitalità e modalità di erogazione;

PIATTAFORMA B2B & INTERNATIONAL TRADES
- Piattaforma di Dropshipping start-up innovativa (progetto italiano)
- Scopri le Promozioni per la Membership alla Piattaforma B2B Pandora per contattare direttamente Clienti, Distributori, Fornitori esteri

FIERE, MISSIONI, INCOMING BUYER ED OPERATORI COMMERCIALI
- Missioni e Fiere all’estero, ed Incoming di Buyer ed Operatori Commerciali in Italia

Manuale Import Export – Indice contenuti e inizio attività

manuale ABC import export IBS

INDICE DEI CONTENUTI DEL MANUALE ABC PER IMPORT – EXPORT

Introduzione
Come avviare un’attività di import-export e gli adempimenti amministrativi;
Come scegliere il partner commerciale;
- La valutazione del rischio Paese e come orientarsi sui mercati esteri;
- Le forme di cooperazione commerciale: l’agente di commercio, il procacciatore d’affari, il distributore;
- Come intercettare un partner estero, i servizi della rete comunitaria Enterprise Europe Network, delle Camere di commercio Italiane all’Estero, e delle Rappresentanze Diplomatiche italiane all’estero;
Le operazioni commerciali e il business con l’estero;
- Destinazione/provenienza delle merci; merce inviata a / ricevuta da Paesi UE e da Paesi extra-UE;
- I documenti richiesti nelle operazioni commerciali con l’estero: il Documento di Trasporto (DDT), il Documento Amministrativo Unico (DAU);
- La tariffa doganale comunitaria e nazionale d’uso;
- I dazi;
La consegna della merce e la qualità;
- La consegna della merce, il luogo e il tempo di consegna;
- La qualità della merce;
Il pagamento e il recupero del credito;
- I mezzi di pagamento più usati e le garanzie;
- Il recupero del credito: come determinare il giudice competente, cos’é il titolo esecutivo europeo e l’ingiunzione di pagamento europea, le strade alternative alla giustizia ordinaria (arbitrato e conciliazione);
Il commercio elettronico;
- Adempimenti amministrativi;
- Il contratto telematico;
- Aspetti fiscali;
Regole specifiche settoriali;
- Alimenti e bevande, certificati e controlli sanitari, l’importazione e l’esportazione, alimenti particolari;
- Cosmetici;
- Gioielli;
- Prodotti tessili;
Appendice: Dogane e glossario dei termini doganali.

INTRODUZIONE

Le domande che, si dovrebbe porre un’impresa che intenda affrontare i mercati esteri:
a) quali modalità per operare con l’estero ?
b) l’impresa è adeguata per iniziare un processo di internazionalizzazione ?
c) come reperire informazioni su partner esteri potenziali e sul sistema politico, economico, giudiziario del Paese estero nel quale basare l’attività ?

COME AVVIARE UNA ATTIVITA’ DI IMPORT – EXPORT

FORMALITA’ AMMINISTRATIVE

Un’attività di import-export necessita delle formalità relative alla creazione di un’impresa e in base al D.lgs. 59/2010, dal 1° aprile 2010 è obbligatoria la Comunicazione Unica per tutte le tipologie di impresa. Questa comunicazione consente di eseguire, contemporaneamente in un’unica modalità tutti i principali adempimenti amministrativi fiscali, assicurativi, previdenziali e legali. Deve essere presentata alla Camera di commercio competente territorialmente che provvede alla comunicazione a: albo imprese artigiane/altro, INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate.

REGISTRO IMPRESE

Iscrizione al Registro necessaria per :
• attività di produzione e commercio;
• attività di commercio all’ingrosso, disciplinate dall’art. 5 del D.lgs. 114/98 e successive modifiche, (presentare la domanda presso l’ufficio Registro Imprese);
• attività di commercio al dettaglio (rivolgersi, in via preventiva, al Comune ove avrà sede l’attività).

APERTURA DI ATTIVITA’ DI COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO DI PRODOTTI ALIMENTARI

Oltre a requisiti di sicurezza inerenti il prodotto e gli aspetti doganali, per alimenti e bevande, per aprire un’attività commerciale nel settore alimentare, (sia essa a dettaglio, ingrosso, ambulante, a domicilio, per corrispondenza, tramite internet) si devono possedere i requisiti professionali / morali descritti dal D.lgs. 59/2010 (art. 71).

LE VENDITE A DISTANZA

Il commercio elettronico si configura come vendita al dettaglio a distanza ai sensi dell’art. 18 del D.lgs. 114/98 per cui necessita della Segnalazione certificata di inizio attività ad efficacia immediata (SCIA) al Comune nel quale l’impresa ha sede legale e della COMUNICA alla Camera di commercio competente.

Manuale Import Export – Partner commerciale, agente di commercio, distributore

partner commerciale agente distributore

Manuale Import Export – Partner commerciale, agente di commercio, distributore

COME SCEGLIERE IL PARTNER COMMERCIALE

COME ORIENTARSI SUI MERCATI ESTERI: LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO PAESE

Acquisire il maggior numero di informazioni possibili, per prevenire rischi, in merito al mercato di interesse e al potenziale partner.

Quali informazioni assumere sul sistema Paese: le domande fondamentali

• siamo in possesso di sufficienti informazioni sul sistema economico del Paese ? in caso negativo, quali le principali fonti di informazione sui mercati esteri ?
• quale il livello di sicurezza del sistema Paese (efficienza sistema giudiziario o bancario)?
• qual’é l livello di affidabilità del potenziale partner straniero?
• a cui rivolgersi nel Paese estero per un’assistenza adeguata ?

Informazioni sui sistemi economici dei Paesi stranieri

Prima della ricerca di un partner sia per attività commerciale o produttiva, è essenziale identificare il mercato di riferimento; ICE o ITA (Italian Trade Agency), Unioncamere, le Camere di Commercio italiane all’estero possono fornire informazioni attendibili e precise.

Informazioni sulla rischiosità dei mercati esteri

Per il rischio Paese (eventi e rischi di tipo sistemico di natura politica, sociale, economica e finanziaria del Paese in cui si va ad operare), ricorrere a fonti ufficiali e istituzionali come Gruppo Sace, un gruppo assicurativo – finanziario operante nell’export credit, assicurazione del credito, protezione degli investimenti, garanzie finanziarie, cauzioni e factoring.

INFORMAZIONI SUL SISTEMA GIUDIZIARIO DEI PAESI ESTERI

Importante anche valutare il sistema giuridico vigente nel Paese in cui si vuole operare, per agire nel mercato straniero il più possibile in sicurezza. Singoli Paesi hanno sistemi giuridici diversi, per celerità di funzionamento, efficacia e costo dei processi.

INFORMAZIONI SULLA AFFIDABILITA’ DEL POTENZIALE PARTNER STRANIERO

Sul rischio in merito alla scarsa affidabilità finanziaria del partner commerciale straniero, è necessario raccogliere il maggior numero di informazioni su condizioni di liquidità, beni di cui risulta proprietario, abitudini in merito a pagamenti e cause in cui risulta coinvolto.

LE DIVERSE FORME DI COLLABORAZIONE COMMERCIALE

La Collaborazione commerciale e produttiva con un partner straniero può avere modalità diverse in base a: tipologia delle imprese, prodotti o servizi, mercati stranieri, opportunità. Esaminiamo le più utilizzate:

L’AGENTE DI COMMERCIO

Quello di agenzia è il contratto in cui un soggetto indipendente (l’agente) viene incaricato stabilmente da un altro soggetto (il preponente), di promuovere la conclusione di contratti in una zona determinata.

Si tratta di un rapporto tra l’impresa italiana e un intermediario, un soggetto che non acquista i prodotti, si limita a promuoverne le vendite in cambio di un corrispettivo solitamente rappresentato da una percentuale sugli affari conclusi.

Tale contratto è oggetto della Direttiva 86/653/CEE, dell’Unione europea. I principali aspetti in un rapporto internazionale di agenzia commerciale sono quelli di seguito riportati:
zona dell’incarico, ossia il territorio ad esempio uno Stato;
prodotti cui si riferisce l’incarico;
carattere di esclusività o meno dell’incarico; per la legge italiana (art. 1743 del codice civile), in assenza di precisazioni, l’incarico si intende esclusivo, all’estero questo punto deve essere chiarito contrattualmente;
divieto di concorrenza dell’agente, ossia divieto di promuovere imprese concorrenti;
obbligo di promozione, ( minimi di fatturato e conseguenze per il mancato raggiungimento), rispetto delle condizioni di vendita del preponente nell’attività promozionale;
poteri di rappresentanza: per la legge italiana (art. 1745 del codice civile), in assenza di precisazioni, l’agente si intende privo di poteri di rappresentanza; all’estero chiarire contrattualmente questo aspetto;
doveri di informazione dell’agente: su attività promozionale, solvibilità dei clienti, informazioni sul mercato, leggi e norme applicabili ai prodotti, attività dei concorrenti e contraffazioni del marchio o violazioni dei diritti di proprietà industriale;
provvigioni: prevedere che la provvigione sia condizionata al buon fine dell’affare;
rimborsi spese: per la maggior parte dei Paesi, inclusa l’Italia, la legge non prevede salvo accordi diversi che l’agente abbia tale diritto;
durata del contratto: può essere a tempo determinato o indeterminato; nel primo caso il contratto non può essere risolto anticipatamente rispetto ai termini, se non per giusta causa; nel secondo caso può essere risolto anche immotivatamente, in qualunque momento, salvo l’obbligo di rispetto del preavviso minimo;
indennità di fine rapporto: a certe condizioni, è un obbligo del preponente previsto dalle leggi dei Paesi dell’Unione europea Direttiva 86/653/CEE. La legge italiana prevede un massimo di un’annualità di provvigioni sulla media degli ultimi cinque anni o minor periodo di durata del rapporto (art. 1751 del codice civile). In Francia l’indennità di fine rapporto, arriva a due annualità. Accertare sempre la legge applicabile al contratto e il giudice competente. In vari Paesi extra -UE, non vige un obbligo di corrispondere un’indennità di fine rapporto all’agente.
divieti di concorrenza post-contrattuale e garanzie per specifici affari sono soggetti a vincoli specifici;
legge applicabile e foro competente (o arbitrato), possono essere scelti dalle parti nel contratto.

IL PROCACCIATORE D’AFFARI

Il procacciatore d’affari è un soggetto che, non assume l’incarico di promuovere stabilmente gli affari di una impresa italiana (a differenza dell’agente), ma si limita a segnalare delle occasioni di affari all’impresa, con il pagamento di una provvigione nei termini concordati tra le parti.

Il procacciatore è un soggetto che svolge come attività principale altre attività, nell’ambito delle quali può avere occasione di segnalare affari, senza obblighi promozionali; al procacciatore non è dovuta alcuna indennità di fine del rapporto. La qualificazione del rapporto (agenzia o procacciamento d’affari) non dipende da quanto scritto nel contratto, ma dagli effettivi rapporti tra le parti.

IL DISTRIBUTORE

E’ un accordo tra due imprese: il concedente o fabbricante concede all’altro (concessionario o distributore) il diritto di commercializzare i prodotti del concedente in nome e per conto del concessionario, in un determinato territorio.

I Paesi comunitari, non disciplinano questo contratto (ad eccezione per la legge belga del 1961); la giurisprudenza tutela alcuni diritti del distributore. I contratti di distribuzione sono soggetti alla normativa anti-trust comunitaria (Regolamento CE 330/2010) che priva di legittimità accordi con clausole limitative della concorrenza (fissazione prezzi di rivendita, durata divieto di concorrenza del distributore, divieto di vendite fuori dal territorio). I principali aspetti in un rapporto internazionale:
zona della distribuzione ossia il territorio ad esempio uno Stato;
prodotti cui ci si riferisce nell’incarico, tutti o soltanto alcune tipologie;
carattere esclusivo o non esclusivo del rapporto: in genere il distributore richiede l’esclusiva per assicurare il ritorno del proprio investimento; alcuni Paesi islamici Arabia Saudita, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Indonesia, Libano e Pakistan tutelano il distributore locale;
divieto di concorrenza del distributore: divieto di distribuire, produrre, trattare prodotti concorrenti, salvo le disposizioni anti-trust comunitarie (Regolamento CE 330/2010);
poteri di rappresentanza all’estero; precisare contrattualmente che il distributore non ha poteri di rappresentanza specialmente nei paesi anglosassoni e mediorientali;
obbligo di promozione, minimi di fatturato e conseguenze per il mancato raggiungimento, (es. risoluzione del contratto), partecipazione a fiere, pubblicità e relative spese; regolamentazione per l’uso del marchio;
acquisti del distributore: procedura di invio ordini, relativa conferma, condizioni di vendita, garanzie del pagamento, diritto di sospendere le consegne; obbligo di assistenza tecnica alla clientela del territorio;
informazioni del distributore sul mercato: leggi e norme applicabili ai prodotti, attività dei concorrenti, contraffazioni del marchio, violazioni dei diritti di proprietà industriale del preponente;
durata del contratto determinata o indeterminata; nel primo caso non potrà essere risolto anticipatamente (salvo giusta causa); nel secondo risolto anche immotivatamente, salvo rispetto preavviso concordato;
legge applicabile e foro competente (o arbitrato): scelti dalle parti nel contratto.

COME TROVARE UN PARTNER ESTERO

- Tramite i servizi offerti dalla rete comunitaria Enterprise Europe Network (soprattutto per progetti di Ricerca e Sviluppo e Tecnologici);
- Le Camere di commercio Italiane all’Estero riconosciute con il decreto del Ministro per le Attività Produttive, su parere conforme del Ministero degli Affari Esteri (Legge 518/70);
- Le Rappresentanze Diplomatiche italiane all’estero, Ambasciate e Consolati che dipendono direttamente dal Ministero degli Affari Esteri italiano.

Manuale Import Export – Operazioni commerciali estero e fiere

operazioni commerciali estero e fiere per blog

Manuale Import Export – Operazioni commerciali estero e fiere

LE OPERAZIONI COMMERCIALI CON L’ESTERO

I PAESI DI DESTINAZIONE / PROVENIENZA DELLE MERCI

L’impresa italiana a seconda dei Paesi di destinazione o di provenienza delle merci, dovrà considerare due casi:
• merce inviata a / proveniente da Paesi UE;
• merce inviata a / proveniente da Paesi extra – UE.

MERCE INVIATA A / RICEVUTA DA PAESI UE

A partire dal 1° gennaio 1993, viene applicata una procedura di carattere transitorio secondo la quale è prevista:
• abolizione formalità doganali negli scambi di beni tra Stati membri Unione Europea;
• sistema VIES (VAT Information Exchange System) e INTRASTAT per il controllo delle operazioni;
• principio della tassazione del Paese di destinazione dei beni;
• principio dell’origine relativamente alle operazioni con privati consumatori.

Iscrizione all’archivio VIES

L’operatore italiano che desidera porre in essere operazioni intracomunitarie (cessioni intracomunitarie di beni o acquisti intracomunitari di beni o servizi) deve verificare che il proprio numero identificativo Iva risulti iscritto nella banca dati VIES (VAT Information Exchange System), accedendo al sito dell’Agenzia delle Entrate.

Adempimenti INTRASTAT

Le novità introdotte dalle Direttive 2008/8/CE e 2008/117/CE e dalla normativa italiana di recepimento D.lgs. 18/2010 e normativa secondaria sono relative all’obbligo della presentazione degli elenchi riepilogativi (anche prestazioni di servizi effettuate in ambito comunitario) per i quali, vale la regola del Paese del committente, in merito alla territorialità.

Cessioni Intracomunitarie

La vendita di beni a imprese con sede nel territorio UE, con invio degli stessi in altro Paese UE, è definita cessione intracomunitaria. Per le cessioni intracomunitarie devono essere soddisfatti i requisiti che seguono :
• il cedente e l’acquirente devono essere entrambi operatori economici registrati ai fini Iva nei rispettivi Paesi;
• l’operazione di cessione dovrà essere a titolo oneroso;
• i beni oggetto di cessione devono essere trasportati in un altro Stato UE;

Acquisti Intracomunitari

L’acquisto di beni da imprese con sede nel territorio Unione Europea, con arrivo dei beni da altro Paese Unione Europea, è definito acquisto intracomunitario. Per un acquisto intracomunitario devono essere soddisfatti i requisiti che seguono:
• acquisto a titolo oneroso;
• trasporto / spedizione dei beni in Italia da un altro Paese Unione Europea;
• operazione tra due soggetti passivi d’imposta;

PARTECIPAZIONE A FIERE NEI PAESI UE

Se un’impresa italiana partecipa ad una fiera o manifestazione commerciale all’estero, possono presentarsi le seguenti situazioni:
• fiere e manifestazioni commerciali, con ritorno della merce nel territorio Italiano;
• fiere e manifestazioni commerciali, con attività di vendita direttamente in loco;
Nel caso di fiere e altre manifestazioni di sola esposizione, con ritorno dei prodotti in Italia, l’impresa italiana deve annotare i beni inviati sull’apposito registro di carico/scarico di cui all’art. 50, comma 5, del DL 331/1993. Per prodotti soggetti ad accisa (esempio vino / bevande alcoliche), l’impresa italiana deve svolgere anche le formalità previste ai fini delle accise; al momento del ritorno dei prodotti soggetti ad accisa, occorre appoggiare la spedizione ad un deposito autorizzato nel Paese estero con invio ad un deposito autorizzato in Italia.
Nel caso di fiere e manifestazioni commerciali, con attività di vendita in loco si adotta la seguente procedura:
- la vendita di prodotti comporta l’obbligo di apertura di una posizione Iva;
- l’impresa italiana, rispetto ai prodotti venduti durante la manifestazione, deve emettere fattura, al costo, dalla posizione Iva italiana verso quella del Paese UE di destino (operazione non imponibile, art. 41, comma 2, lettera c, del DL 331/1993);
- nel paese della manifestazione se la vendita è a favore di consumatori finali bisogna applicare l’Iva del Paese; se la vendita è a favore di soggetti passivi d’imposta, occorre applicare l’Iva dello stesso o emettere fattura senza Iva se la normativa locale preveda il meccanismo del reverse charge interno.

Prestazione di servizi nell’UE

Per i servizi disciplinati dalla regola generale del Paese del Committente nell’UE sono previsti gli adempimenti INTRASTAT e formalità fiscali in base alla tipologia di servizio.

MERCE INVIATA A / RICEVUTA DA PAESI EXTRA – UE

Le operazioni commerciali con i Paesi extra – UE si distinguono in esportazioni e importazioni. Comportano l’espletamento delle formalità doganali, dichiarazioni di esportazione / importazione:
• per i beni esportati: in uscita dall’Italia (a cura dell’impresa italiana); in entrata nel Paese di destinazione (a cura dell’acquirente estero);
• per i beni importati: in uscita dal Paese estero (a cura del fornitore estero); in entrata in Italia (a cura dell’impresa italiana).

Le dichiarazioni, in ambito UE, vengono effettuate per via telematica tramite il DAU, Documento Amministrativo Unico.
La merce in esportazione viene accompagnata dal DAE (Documento Accompagnamento Esportazione) emesso dalla dogana di esportazione, con indicato il MRN (Movement Reference Number).
Le formalità doganali devono essere espletate nel caso di invio / ricezione di beni (a titolo oneroso o gratuito) sia che il consumatore sia un privato o un’impresa.

Cessione all’Esportazione

La vendita di beni ad imprese al di fuori del territorio dell’Unione, con invio degli stessi fuori del territorio UE, è definita cessione all’esportazione. La procedura operativa è la seguente:
• l’impresa italiana emette fattura verso il cliente estero, senza l’applicazione dell’Iva (operazione non imponibile ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a, del Dpr 633/1972);
• i beni vengono dichiarati per l’esportazione definitiva, come base di calcolo il valore risultante in fattura di vendita;
• l’impresa esportatrice italiana annota la fattura in contabilità generale e sul registro Iva fatture emesse;
• l’impresa italiana conserva copia documentazione per provare l’avvenuta esportazione (uscita dei beni dal territorio doganale dell’UE).

Importazione

L’acquisto di beni da imprese con sede all’interno del territorio UE, con arrivo degli stessi da un Paese extra – UE, è definito importazione. La procedura operativa:
• i beni vengono dichiarati per l’importazione definitiva, sulla base del valore da fattura di acquisto e vengono pagati dazio e l’Iva;
• l’impresa italiana annota la fattura estera in contabilità generale e la bolletta di importazione (esemplare n. 8 del DAU) sul registro Iva acquisti, considerando l’Iva quale credito verso l’erario (salvo Iva indetraibile).

IN SINTESI:

L’impresa italiana, nel caso di importazione da Paesi extra-UE, deve:
• espletare le formalità di importazione presso la dogana italiana e versare l’Iva sul valore dei beni importati;
• recuperare l’Iva all’atto dell’annotazione della bolletta di importazione sul registro Iva degli acquisti (Iva a credito, salvo Iva indetraibile);

Nel caso di acquisto intracomunitario di beni, l’impresa italiana:
• non deve espletare alcuna formalità in dogana, né versare l’Iva;
• deve espletare le formalità contabili e presentare, l’elenco degli acquisti intracomunitari.

Nel caso di esportazione verso Paesi extra-UE, l’impresa italiana deve espletare le formalità di esportazione presso la dogana italiana.
Nel caso di cessione intracomunitaria, invece, deve espletare le formalità di carattere contabile e presentare, l’elenco delle cessioni intracomunitarie.

PARTECIPAZIONE A FIERE IN PAESI EXTRA – UE

Se un’impresa italiana partecipa ad una fiera o manifestazione commerciale in Paesi extra – UE, possono delinearsi le seguenti casistiche:
• fiere e manifestazioni con ritorno della merce in Italia;
• fiere e manifestazioni con attività di vendita in loco.
Nel primo caso, riguardo ai prodotti inviati nel paese extra- UE, viene adottata se il paese estero ha firmato la convenzione, la procedura Carnet ATA; in caso non sia possibile, utilizzare la procedura temporanea di esportazione (dall’Italia) e della temporanea importazione (nel Paese di destino), con chiusura delle procedure al rientro dei prodotti in Italia.
Nel secondo caso, ossia la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali, con attività di vendita in loco si deve attuare la seguente procedura:
- per quanto riguarda la normativa italiana, i prodotti vengono esportati con una esportazione definitiva (non essendo applicabile la procedura del Carnet ATA);
- nel Paese di destino, in funzione della normativa locale, ci possono essere adempimenti in capo all’impresa italiana venditrice (ad esempio: pagamento in dogana di dazi, Iva e/o altre imposte locali, ecc.).

OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST / ESCLUSI DALLA WHITE LIST

Dal 1° luglio 2010 devono essere comunicate tutte le cessioni e gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi rese / ricevute e posti in essere nei confronti di operatori economici localizzati in Paesi Black List (o non inseriti nella White List), come risultanti dai DM 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

LO STATUS DI OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO (AEO) E SEMPLIFICAZIONE PER OPERAZIONI CON PAESI TERZI

Dal 1/1/2008 nei 27 Stati membri dell’Unione Europea sono entrate in vigore le novità introdotte dai Regolamenti CE 648/2005 e 1875/2006 che modificano, il Codice Doganale Comunitario e le Disposizioni di Applicazione del Codice in merito al rilascio agli operatori economici che ne faranno richiesta di un certificato AEO di Operatore Economico Autorizzato.
Gli operatori economici coinvolti nella catena logistica a livello internazionale sono i fabbricanti, gli esportatori, gli speditori, le imprese di spedizione, i depositari, gli agenti doganali, i vettori, gli importatori, che sono coinvolti in una attività disciplinata dalla regolamentazione doganale.
Lo status di AEO è rilasciato a seguito di apposito accertamento dell’Autorità doganale nazionale (Agenzia delle Dogane per l’Italia), che certifica il rispetto degli obblighi doganali, dei criteri previsti per il sistema contabile e la solvibilità finanziaria.

Divenire Operatore Economico Autorizzato è una libera scelta individuale, che è legata alle condizioni operative di ciascun soggetto. Lo status di AEO consente vantaggi e agevolazioni di natura diretta ed indiretta relativamente alle operazioni di rilevanza doganale. Tra i vantaggi diretti si segnala: maggiore celerità delle procedure allea frontiera, riduzione dei controlli delle merci e documentali, trattamento prioritario delle spedizioni.

PRODOTTI TECNOLOGICI DUAL USE

Con dual use si intendono merci che, per le loro caratteristiche tecniche / costruttive, potrebbero essere utilizzate, oltre che per il normale uso civile e pacifico, anche per finalità di tipo militare e / o a scopo terroristico.
Accordi e decisioni prese in sede ad organizzazioni internazionali, come ONU e l’UE, hanno prodotto l’emanazione di norme che vietano o assoggettano a rigorosi controlli l’esportazione di questi prodotti verso determinati Paesi.

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Manuale Import Export – Documenti commercio estero

i documenti nel commercio estero per il blog

Manuale Import Export – Documenti commercio estero

I DOCUMENTI PIU’ COMUNEMENTE RICHIESTI NELLE OPERAZIONI DI COMMERCIO ESTERO

Le merci sono classificate per settori, attraverso una precisa nomenclatura, che consente di identificarle in modo univoco ai fini dell’applicazione di dazi e imposte. In funzione delle merci trattate, possono essere richiesti in dogana documenti e certificati aggiuntivi per introdurre i prodotti nel Paese di destino. I documenti utilizzati comunemente nell’ambito delle operazioni commerciali con l’estero sono:

Fattura commerciale: emessa dal venditore nella lingua richiesta dal Paese di destino della merce e nel numero di copie richieste. Deve riportare: la ragione sociale con indirizzo completo dell’esportatore e del destinatario; la descrizione, la quantità, il prezzo della merce nella valuta stabilita; i termini di resa della merce; il nome del vettore / spedizioniere; gli oneri accessori (esempio imballaggi e assicurazioni); la modalità di regolamento del pagamento; il Paese di origine della merce; riferimenti legislativi per l’applicazione o l’esenzione Iva.

Distinta di carico: emessa dal venditore, deve riportare: il numero di fattura commerciale; il numero e la tipologia dei colli; la descrizione delle merci in ciascun collo; eventuali estremi del container all’interno del quale vengono caricate le merci.

Certificato di origine: va richiesto alla Camera di commercio competente territorialmente ed è destinato a provare l’origine non preferenziale della merce; non attesta l’esportazione, anche se è rilasciato a seguito di una fattura di vendita all’estero. Le disposizioni di rilascio sono fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Certificato EUR1: serve ad attestare l’origine comunitaria delle merci, costituisce il titolo giustificativo per l’applicazione del regime tariffario preferenziale (dazio ridotto o nullo) in base ad accordi bilaterali tra l’Unione europea ed alcuni Paesi. Viene rilasciato a seguito di domanda scritta presentata dall’esportatore e sotto sua responsabilità.

Attestato di libera vendita: è richiesto da alcuni Paesi extra – UE e attesta, che la merce esportata dall’azienda italiana ha libera circolazione in Italia e negli altri Paesi UE ed extra – UE. La merce deve essere conforme alla normativa vigente in materia di salute o sicurezza; inoltre il richiedente deve essere consapevole che l’attestato non sostituisce l’eventuale certificazione ministeriale prevista per la tipologia di merce oggetto dell’esportazione. Viene rilasciata dalla Camera di commercio competente territorialmente a seguito di domanda presentata dell’esportatore su carta intestata.

Carnet ATA (Admission Temporaire / Temporary Admission): documento doganale internazionale per l’esportazione temporanea delle merci destinate a fiere, mostre, o campioni commerciali o materiale professionale, nei Paesi aderenti alla convenzione ATA. Esonera l’operatore dal depositare presso la dogana, a garanzia, l’ammontare dei diritti doganali o prestare una cauzione alla dogana stessa. Agevola il movimento delle merci da un Paese all’altro mediante la semplice presentazione del documento agli uffici doganali di ciascun Paese, nel quale sono indicate le merci.

Documento di trasporto: attesta la stipula di un contratto di trasporto tra il mittente e il vettore, comprova la presa in carico della merce da parte del vettore per effettuarne la spedizione nei termini convenuti tra le parti. I principali documenti di trasporto sono le lettere di vettura marittima, aerea, ferroviaria e stradale.

Certificato di assicurazione: riporta le condizioni e le clausole del contratto di assicurazione stipulato sulla merce in corso di trasferimento dal mittente al destinatario. In tema di documenti richiesti per accompagnare le merci in Paesi extra – UE, la Camera di commercio oltre ai certificati di origine rilascia:
• visti su fatture di esportazione / dichiarazioni per l’esportazione / listini;
• visti per la legalizzazione della firma del legale rappresentante su documenti destinati all’estero.

LA FATTURA ELETTRONICA

Normativa di riferimento:
• Direttiva 2001/115/CE: semplifica, modernizza le modalità di fatturazione in materia di imposta sul valore aggiunto;
• Direttiva 2010/45/CE che modifica le norme in materia di fatturazione;
• D.lgs. 52/2004, recepimento della Direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza la fatturazione in materia di Iva.
In base a tali normative, le fatture emesse e conservate in forma elettronica sono equiparate a quelle in forma cartacea. Il Decreto italiano di recepimento della Direttiva comunitaria fornisce informazioni su formazione elettronica del documento, per la sua integrità, sua corretta trasmissione e archiviazione su supporti digitali. In base a tale Decreto, la trasmissione per via elettronica è consentita previo accordo con il destinatario.
La fattura elettronica deve inoltre avere la forma di documento non modificabile, deve contenere un preciso riferimento temporale, deve essere chiusa dalla firma elettronica qualificata del mittente.

IL DOCUMENTO DI TRASPORTO (DDT)

Il documento di trasporto o di consegna è previsto dalla normativa Dpr 472/1996; in virtù di tale decreto, è venuto meno l’obbligo di accompagnare il trasporto con un documento pre-numerato. Il documento di trasporto o di consegna consente di avvalersi della fatturazione differita (di cui al comma 4 dell’art. 21 del Dpr 633/1972).

Il DOCUMENTO AMMINISTRATIVO UNICO (DAU)

E’ un formulario con caratteristiche previste dalle norme comunitarie, ha la forma con cui vengono rese le dichiarazioni doganali, per tutti i regimi e le destinazioni doganali utilizzati dagli operatori del commercio internazionale. L’applicazione è disciplinata dal Regolamento CEE 2454/1993 (DAC – Disposizioni di Applicazione del Codice doganale). Per la merce in uscita, la copia 1 del DAU viene acquisita dall’Ufficio doganale di esportazione, che rilascia all’operatore la copia cartacea del DAE (Documento Accompagnamento Export) che serve a scortare la merce fino all’Ufficio doganale di uscita dalla comunità europea. Quest’ultimo, attraverso un messaggio telematico all’Ufficio presso il quale è stata depositata la dichiarazione di esportazione, transito o esportazione abbinata a transito, appura l’operazione mediante il cosiddetto messaggio di uscita o “visto uscire”. Gli operatori che necessitano della prova di uscita ai fini Iva, devono verificare lo stato dell’operazione, digitando il numero MRN (Movement Reference Number) nel sito dell’Agenzia della Dogane.

IMPORTANTE: ai fini Iva, l’unica prova dell’uscita della merce dal territorio doganale comunitario è il messaggio di uscita rilevabile sul sito della dogana italiana; se la dichiarazione doganale viene depositata presso un ufficio doganale non italiano, non è possibile verificare lo stato dell’MRN, e bisognerà pertanto ricorrere alle c.d. prove alternative (si veda a tal proposito il comunicato n. prot. 72094 del 20 maggio 2009 dell’Agenzia delle Dogane).

Manuale Import Export – Tariffa doganale e dazi

la tariffa doganale e i dazi per il blog

Manuale Import Export – Tariffa doganale e dazi

LA TARIFFA DOGANALE

La Tariffa doganale è una raccolta, suddivisa per settori merceologici, di posizioni contraddistinte da un codice (la cosiddetta “voce doganale”) e da una relativa descrizione (designazione), corrispondenti
alle merci oggetto di scambi internazionali. La tariffa doganale è indispensabile per individuare il dazio che dovrà essere corrisposto alle autorità competenti per lo sdoganamento della merce. La convenzione internazionale vigente ha introdotto un sistema di codificazione delle merci denominato Sistema Armonizzato SA (Harmonized System, HS). Tale sistema è strutturato in 21 sezioni merceologiche, divise in 99 capitoli, a loro volta suddivisi in voci e sottovoci, queste ultime identificate con un codice a 6 cifre.

LA TARIFFA DOGANALE COMUNITARIA

Le 6 cifre del sistema armonizzato (SA) livello UE, sono integrate con altre suddivisioni, in funzione di queste si parla di:
• tariffa esterna comune (cosiddetta nomenclatura combinata – NC) che si compone di circa 9500 voci, ciascuna contraddistinta da un codice numerico a 8 cifre (le prime 6, rappresentano i codici SA e le restanti 2, le sottovoci NC). Accanto ad ogni voce, la NC indica il dazio autonomo (deciso in via autonoma dalla UE) e il dazio convenzionale (derivante dagli accordi internazionali stipulati dalla UE). Serve per le bollette di esportazione e per i modelli intrastat (sia per cessioni che per acquisti intracomunitari).
• tariffa integrata comunitaria (TARIC) che si compone di circa 13.000 voci, ciascuna delle quali contraddistinta da un codice numerico di 10 cifre (le ulteriori 2 cifre, rispetto alla NC, identificano gli eventuali dazi preferenziali e le altre misure specifiche). Per le operazioni di importazione, il codice numerico della merce da indicare è a 10 cifre.

LA TARIFFA NAZIONALE D’USO

È costituita da 14 cifre ed è così composta: 6 cifre SA + 2 cifre NC + 2 cifre TARIC + ulteriori 4 cifre (le prime due destinate alla fiscalità comunitaria, Iva e accise, e le rimanenti ad ulteriori informazioni specifiche (ad esempio: dazi antidumping, prezzi di riferimento per i vini, prodotti della flora e della fauna in via di estinzione, beni di interesse artistico e culturale, ecc.). La tariffa nazionale d’uso è il manuale operativo degli spedizionieri doganali ed è contenuta nella banca dati dell’Agenzia delle Dogane Aida (Automazione Integrata Dogane Accise).

IMPORTANTE: nel caso di dubbi sulla corretta classificazione delle merci, è possibile ottenere il parere ufficiale dell’autorità doganale attraverso una richiesta scritta su apposito formulario compilabile anche sul sito dell’Agenzia e che contenga la descrizione dettagliata della merce e la sua classificazione ipotizzata. La richiesta deve essere indirizzata all’ufficio doganale competente per territorio dove ha sede l’azienda o quello presso il quale si prevede di effettuare lo sdoganamento della merce.

I DAZI

In tutte le operazioni commerciali di import – export, una voce di grande rilevanza è quella relativa ai dazi doganali. I dazi sono imposte, solitamente espresse in percentuale del valore delle merci, e colpiscono i prodotti importati all’atto della loro immissione in libera pratica nel territorio doganale dello Stato di destino. Devono essere pagate presso l’ufficio della dogana dalla quale la merce entra.
Per immissione in libera pratica intendiamo l’espletamento delle pratiche doganali (incluso il pagamento del dazio), atte ad introdurre la merce nel territorio dello Stato destinatario delle merci, liberandole degli obblighi doganali e permettendo la libera circolazione. Fanno eccezione specifiche imposte di carattere fiscale (Iva, accise, imposte di consumo) dovute allo Stato di destinazione, per la sua immissione in consumo.

In funzione dei paesi interessati e del tipo di operazione commerciale che si deve effettuare esistono due distinte fonti informative:
• se l’operazione è di import da un paese extra-comunitario, la fonte da prendere come riferimento è il sito internet Aida On-line (sito dell’Agenzia delle Dogane italiana);
• se l’operazione è di export verso un paese extra-comunitario, la fonte ufficiale a cui fare riferimento è il sito internet Market Access Database (sito della Commissione Europea).

Manuale Import Export – Spedizione e consegna merce

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Manuale Import Export – Spedizione e consegna merce

LA CONSEGNA E LA QUALITA’ DELLA MERCE

Il buon esito dell’operazione commerciale prevede che l’imprenditore italiano venda all’estero prestando attenzione alla definizione contrattuale delle sue principali obbligazioni in merito alla consegna della merce e alla qualità della merce.

In caso contrario, il venditore italiano potrebbe andare incontro a maggiori probabilità di contestazione della fornitura, più o meno fondate o a volte persino pretestuose, ma che molto spesso mettono a rischio il pagamento del prezzo concordato, oltre a causare pericolose responsabilità per danni.

Anche l’imprenditore italiano che compra dall’estero, deve curare gli aspetti contrattuali della consegna e qualità della merce. In caso contrario il rischio è di ricevere merce non conforme o danneggiata durante il trasporto, senza potersi successivamente rivalere sul fornitore per i danni subiti, e senza neppure ottenere la restituzione della somma pattuita, o nel caso in cui non sia già stato effettuato, potersi liberare dall’obbligo di pagamento. Quindi, l’accorta organizzazione degli aspetti relativi alla consegna e alla qualità della merce sono fondamentali sia per chi vende, sia per chi compra all’estero. L’aspetto del pagamento, è connesso anche alla fase di recupero del credito.

LA CONSEGNA DELLA MERCE

La vendita internazionale implica il trasporto lungo percorsi estesi e a volte complessi che richiedono la movimentazione delle merci con mezzi di varia natura e l’intervento di vari soggetti. Si tratta quindi di un’operazione complessa che comporta rischi elevati per la merce nonché per le operazioni commerciali / produttive. La merce rischia di subire danni, furti o di arrivare a destino in ritardo, e questo può causare problemi al compratore, che necessita della merce per impiegarla nel proprio processo produttivo o rivenderla a terzi.
Su quali soggetti ricadono i rischi legati al trasporto ? L’imprenditore italiano può disinteressarsi di questi problemi e, se vende, pretendere il pagamento concordato o, se compra, farsi indennizzare dal venditore straniero ?
Per limitare i rischi è importante che l’imprenditore si preoccupi di organizzare contrattualmente gli aspetti più rilevanti relativi al trasporto della merce, secondo le due variabili, dello spazio e del tempo, ossia:
• il luogo della consegna;
• il tempo della consegna.

E’ utile prima fare riferimento a due soggetti, terzi rispetto al contratto di vendita, ma che tuttavia entrano in rapporti talvolta contrattuali (con il venditore o con il compratore) e che rivestono un ruolo molto importante nella consegna: il vettore e lo spedizioniere. Per la consegna della merce all’estero, l’imprenditore italiano può trovarsi a concludere:
• un contratto di trasporto; (vettore)
• un contratto di spedizione (spedizioniere).

Il contratto di trasporto, secondo la normative italiana art. 1678 e seguenti del codice civile, prevede che il vettore si obbliga a trasferire a destinazione (con propri o altrui mezzi) le merci, assumendosi la responsabilità per danni derivanti da suoi inadempimenti (ritardi rispetto ai tempi di riconsegna pattuiti, perdita, danneggiamento della merce) a meno che gli eventi verificatisi non gli siano imputabili, esempio avaria della merce dovuta al caso fortuito o a vizi dell’imballaggio.

Diversamente, nel contratto di spedizione disciplinato dall’art. 1737 e seguenti del codice civile, lo spedizioniere assume esclusivamente l’obbligo di concludere con soggetti terzi (in nome proprio e per conto dell’imprenditore che ha dato l’incarico) il contratto di trasporto e compiere le operazioni accessorie (esempio il pagamento dei dazi doganali).

IL LUOGO DI CONSEGNA DELLA MERCE

Il luogo di consegna per una fornitura internazionale viene spesso determinato, in base ai costi del trasporto, i quali, a loro volta, influiscono sulla determinazione del prezzo di vendita. Data la complessità delle operazioni collegate alla consegna della merce nella vendita internazionale, ci sono aspetti rilevanti da considerare.
Primo fra tutti, il rischio di perdita della merce, per furto o per circostanze che ne determinino la distruzione, o il rischio di danneggiamento. Su quale delle due parti ricade questo rischio della vendita internazionale?
Inoltre in merito agli oneri connessi alla consegna nella vendita internazionale: quale parte, venditore o compratore, è responsabile per tutte le attività necessarie, quali la negoziazione, la stipulazione dei vari contratti (trasporto o spedizione, assicurazione) o l’espletamento delle pratiche in dogana?

GLI INCOTERMS

Una valida risposta al problema della regolamentazione dei complessi aspetti delle responsabilità e rischi nella pratica del commercio internazionale, arriva con i termini di resa che hanno costituito oggetto di codifica come nel caso della raccolta elaborata della Camera di commercio internazionale di Parigi (CCI), denominata INCOTERMS, molto utilizzata a livello mondiale, oggi giunta all’edizione 2010.

Gli INCOTERMS servono dunque a determinare il luogo di consegna, a suddividere con precisione tra le parti, tramite un contratto internazionale di vendita, gli aspetti più rilevanti inerenti la consegna della merce, ossia:
• oneri (chi deve fare cosa, chi deve stipulare contratti, espletare formalità);
• costi (chi deve pagare il prezzo dei contratti, i dazi doganali);
• rischi (su chi ricade la responsabilità per le conseguenze di perdita o danneggiamento della merce).

Nei contratti più complessi, è possibile pattuire alcune deroghe alla clausole che compongono l’INCOTERM scelto tra le parti, qualora sia necessaria qualche variante. È tuttavia importante non intervenire in modo da snaturare l’INCOTERM in questione, per non perdere il vantaggio di certezza e prevedibilità che si desidera con il loro utilizzo.

Gli obblighi delle parti che derivano dall’INCOTERM hanno un’importante influenza su aspetti del contratto, innanzitutto sulla modalità di pagamento.

La scelta del termine di resa, e del luogo di consegna, può influire, nell’UE, su di un altro aspetto del contratto internazionale di vendita: la determinazione del giudice competente per la risoluzione di eventuali controversie che derivino dal contratto.

Il Regolamento CE 44/2001 riguardante la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, chiarisce che, nei casi in cui le parti di un contratto internazionale di vendita non abbiano stabilito il tribunale competente per la risoluzione delle eventuali controversie, tale variabile si può determinare in riferimento al luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati, in base a quanto previsto dal contratto.

IL TEMPO DI CONSEGNA

In merito al termine di consegna, gli obiettivi dell’impresa italiana, se vende all’estero o se compra dall’estero, possono rivelarsi opposti.

Il venditore italiano può concordare con il cliente straniero, che il termine di consegna non sia vincolante e stabilire che, in caso di ritardo, la sua responsabilità sia limitata ad un ammontare limitato e predeterminato, escludendo il rischio che il compratore possa, per causa del ritardo del venditore, ritardare il pagamento, chiedendo il risarcimento dei danni subiti oppure la risoluzione del contratto.

Differenti gli obiettivi dell’impresa italiana che compra dall’estero.

Il compratore italiano può infatti concordare che il termine di consegna sia tassativo e prevedere, una sanzione immediata per l’inadempimento del venditore straniero, oltre a garantirsi il diritto di essere indennizzato dei danni subiti o chiedere la risoluzione del contratto.

LA QUALITA’ DELLA MERCE

Quando la merce consegnata è difettosa?

La merce consegnata dal venditore all’acquirente deve essere conforme per qualità, tipo, quantità, a quanto pattuito nel contratto internazionale di vendita e confezionata / imballata secondo le modalità concordate contrattualmente (art. 35 della Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di beni mobili, Convenzione di Vienna, ratificata con la Legge 765/1985 dall’Italia).

Salvo diversi accordi fra le parti, si considera non conforme (art. 35 della Convenzione di Vienna) la merce che:

• non risulti idonea all’uso cui viene destinata la merce dello stesso tipo;
• non sia idonea all’uso specifico che sia stato, espressamente o implicitamente, portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto;
• sia difforme da eventuali campioni o modelli forniti in precedenza;
• non sia correttamente imballata o confezionata secondo i criteri usuali per la merce dello stesso tipo (oppure in maniera adatta a conservarla e proteggerla).

Quanto dura la garanzia?

Quali sono i diritti del compratore e che obblighi ha invece il venditore in caso di merci che risultino difettose? Cosa devono fare il compratore e il venditore in caso di merci difettose?
Le condizioni della garanzia possono essere concordate liberamente tra le parti, almeno tra venditori / compratori professionisti (imprenditori che vendono ai consumatori, devono invece osservare, nei rapporti con il consumatore, alcune norme di legge di carattere inderogabile).

In assenza di diverse previsioni contrattuali, la Convenzione di Vienna stabilisce che, nel caso di difetti della merce, ai sensi dell’art. 46, il compratore possa:
• chiedere al venditore che gli venga consegna della merce sostitutiva, a condizione che il difetto di conformità costituisca inadempimento essenziale (cagioni al compratore un danno tale da privarlo nella sostanza di ciò che egli aveva diritto di attendersi dal contratto, art. 25);
• chiedere la riparazione al venditore delle merci difettose, sempre che ciò sia ragionevole, tenuto conto delle circostanze;
• far valere il diritto al risarcimento del danno subito(art. 47).
La richiesta di sostituzione o di riparazione deve essere effettuata insieme alla denuncia dei difetti entro un termine ragionevole.

LA SICUREZZA DEI PRODOTTI

In merito alla sicurezza dei prodotti, con attenzione anche all’aspetto della contrattualistica internazionale e al ruolo dei soggetti coinvolti (produttori, distributori, clienti finali), si segnala, nell’ambito dell’Unione europea, la guida “Sicurezza dei prodotti e marcatura CE”.

Manuale Import Export – Pagamento e recupero crediti

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Manuale Import Export – Pagamento e recupero crediti

IL PAGAMENTO E L’EVENTUALE RECUPERO DEL CREDITO

La fase del pagamento nella vendita internazionale, è condizione del successo dell’operazione intrapresa, e merita considerazione sotto due profili tra loro connessi, che devono essere analizzati e negoziati sin dalla fase precontrattuale, al fine di inserirli nell’accordo contrattuale:
• la scelta del mezzo di pagamento o garanzia del pagamento eventuale;
• la scelta della modalità di risoluzione di eventuali controversie, ciò include il recupero del credito.
Questo vale sia quando l’impresa italiana vende o compra all’estero.

I MEZZI DI PAGAMENTO E LE GARANZIE

La scelta del mezzo di pagamento e delle garanzie deve essere fatta alla luce di considerazioni relative al rischio politico del Paese dove ha la propria sede il partner straniero, considerando l’efficienza del sistema giudiziario e l’accessibilità dello stesso (costi della giustizia e della difesa in stati poco efficienti).

Tra le principali modalità di pagamento si ricordano:

• il credito documentario o lettera di credito (Letter of Credit);
• CAD (Cash Against Documents);
• COD (Cash on Delivery).

IL CREDITO DOCUMENTARIO, LETTERA DI CREDITO (LETTER OF CREDIT),

Disciplinato dalle Norme / Usi Uniformi riferite ai Crediti Documentari NUU 600/07, è il più sicuro dei mezzi di pagamento nel commercio internazionale, a condizione che, sia irrevocabile, e confermato da una banca italiana o comunitaria. La lettera di credito, consente di avere, per un certo lasso di tempo, corrispondente alla durata del credito, un secondo soggetto che si obbliga a pagare una somma, equivalente al prezzo del contratto; un soggetto più solvibile e affidabile del compratore straniero, poichè si tratta di un istituto di credito italiano o di un Paese comunitario (quindi, l’impresa italiana può intraprendere iniziative giudiziarie).

CASH AGAINST DOCUMENTS

Nel CAD, Cash Against Documents (pagamento contro documenti), il venditore, una volta spedita la merce, consegna alla propria banca i documenti che rappresentano le merci (documenti indispensabili al compratore per sdoganare la merce), affinché il compratore interfacciandosi con una banca nel suo Paese, ritiri i documenti dopo aver fatto il pagamento. Le istruzioni del venditore stabiliscono le modalità secondo le quali la banca incaricata, dovrà consegnare la documentazione al compratore.

Esistono anche degli strumenti di garanzia del pagamento, di carattere fideiussorio, che si possono utilizzare se previsti per tempo, in caso di mancato pagamento, da parte del compratore. Si indicano la lettera di credito stand-by e la clausola di riserva di proprietà.

LA LETTERA DI CREDITO STAND-BY, STAND-BY LETTER OF CREDIT

Regolamentata dalla CCI 590/99 International Standby Practices ISP 98, costituisce un impegno della banca emittente a pagare al beneficiario dietro sua eventuale richiesta di rimborso (tramite dichiarazione di inadempimento da parte dell’ordinante degli impegni contrattuali e con aggiunta delle copie dei documenti di spedizione), nel caso in cui tale pagamento non venisse effettuato entro i termini stabiliti e secondo le condizioni specificate nella lettera Stand-by.

LA CLAUSOLA DI RISERVA DI PROPRIETA’

Strumento di tutela del credito di carattere contrattuale; consente di ritardare il passaggio della proprietà dei beni venduti sino al completo pagamento del prezzo pattuito. In caso di inadempimento il venditore avrà diritto alla completa restituzione dei beni consegnati, dei quali non ha mai cessato di essere proprietario.

L’ASSICURAZIONE DEL CREDITO SACE

Il Gruppo Sace, è un gruppo assicurativo finanziario molto attivo nell’Export Credit, ossia nell’assicurazione del credito e nella protezione degli investimenti, come pure nelle garanzie finanziarie e nelle cauzioni o nel factoring.

IL RECUPERO DEL CREDITO

Cosa fare se, nonostante le tutele contrattuali, il credito rimane non pagato? Se le parti hanno sedi in Paesi differenti le difficoltà sono superiori rispetto a quando il rapporto commerciale è con un partner nazionale perché si pongono a confronto due diversi sistemi giuridici nei due Paesi. Prima di concentrarsi su come risolvere la controversia, è necessario rispondere ad alcune importanti questioni preliminari:
- A che giudice è possibile rivolgersi ? A quello italiano o a quello straniero?
- Quali norme saranno applicabili alla controversia? Quelle italiane o quelle del Paese del partner ?
- Quanto durerà la controversia e con quali costi per l’impresa?

È consigliabile che l’impresa si ponga questi interrogativi prima di concludere l’affare e il contratto con il partner straniero, in modo da negoziare la soluzione più veloce, meno costosa , più cautelativa dei suoi interessi in caso di controversia futura; oppure, non riuscendoci, per scarso potere contrattuale nella trattativa commerciale, valuterà anche questo aspetto nel rischio d’impresa, che l’operazione comporta.

Nel contesto comunitario UE la strada è più agevole per via dei seguenti interventi normativi:
• Regolamento CE 44/2001 che sancisce “il riconoscimento e la esecuzione” in tutta l’EU delle sentenze civili e commerciali emesse in tutti gli altri Paesi comunitari e stabilisce inoltre le regole per la determinazione del giudice competente in caso di controversia;
• Il Regolamento CE 805/2004 istituisce invece il “titolo esecutivo europeo” che consente di eseguire le sentenze e gli atti riguardanti crediti in un altro Paese comunitario senza che sia necessario alcun procedimento di riconoscimento;
• Regolamento CE 1896/2006 che istituisce un “procedimento di carattere europeo d’ingiunzione di pagamento”.

LA DETERMINAZIONE DEL GIUDICE COMPETENTE

Il Regolamento CE 44/2001, stabilisce che le parti di un contratto internazionale sono totalmente libere di scegliere quale giudice sarà competente per risolvere eventuali controversie, incluso il recupero dei crediti (art. 23). La scelta deve essere espressa chiaramente, questo implica che l’impresa ponga attenzione al processo di negoziazione e al momento conclusivo dell’accordo contrattuale, spesso rappresentato da uno scambio di vari documenti (offerta, ordine, conferma d’ordine) nel quale si rischia di commettere imprecisioni sulle condizioni concordate precedentemente dalle parti.

IL TITOLO ESECUTIVO EUROPEO

L’Unione europea è intervenuta con il Regolamento CE 805/2004 per agevolare la risoluzione di controversie in materia civile e commerciale e nel recupero crediti. La norma stabilisce che possono diventare titolo esecutivo europeo:
• decisioni giudiziarie emesse da un giudice di uno Stato membro EU;
• transazioni giudiziarie;
• atti pubblici (autenticità attestata da autorità pubblica di uno Stato membro) che abbiano ad oggetto crediti non contestati (art. 3).

Per potersi avvalere del titolo esecutivo europeo, è necessario rispettare, in caso non sia stata esplicitata la scelta del giudice competente, le regole sulla competenza giurisdizionale stabilite dal Regolamento CE 44/2001, con rilevanza dell’INCOTERM prescelto.

L’INGIUNZIONE DI PAGAMENTO EUROPEA

Per semplificare e accelerare il recupero dei crediti in altri Stati membri, in ambito civile e commerciale, l’Unione europea ha emanato il Regolamento CE 1896/2006, che governa la procedura ingiuntiva definita ingiunzione di pagamento europea.

E’ uno strumento caratterizzato da novità volto ad agevolare il recupero del credito, specie nel caso di imprese che hanno modo di organizzare internamente le attività, visto che:
• non è richiesta l’assistenza di un avvocato;
• la procedura richiede dei semplici moduli prestampati;
• il termine per il pagamento o per opporsi è più breve di quello del decreto ingiuntivo ordinario (30 giorni anziché 50);
• è infine possibile rinunciare preventivamente al giudizio, nel caso di contestazioni promosse da parte del debitore.

LE STRADE ALTERNATIVE ALLA GIURISDIZIONE ORDINARIA STATALE: ARBITRATO E CONCILIAZIONE

L’arbitrato o la conciliazione sono due strumenti di risoluzione di eventuali controversie di carattere commerciale, alternativi alla via giudiziaria ordinaria (Alternative Dispute Resolution). Si tratta di procedure gestite da soggetti diversi rispetto al giudice ordinario statale, che possono essere per vari motivi scelte, per i tempi brevi e la maggior riservatezza.

IL LODO ARBITRALE O ARBITRATO INTERNAZIONALE

Per la soluzione di controversie di PMI, uno strumento valido è rappresentato dall’arbitrato rituale ed amministrato, gestito da un’istituzione, in base ad un regolamento da essa stessa predisposto. L’arbitrato conduce ad una decisione, il lodo rituale, che ha efficacia come una sentenza, e dunque, ha la medesima funzione del giudizio ordinario statale.

L’arbitrato è possibile come formula di risoluzione delle controversie se le parti hanno espresso questa scelta al momento della conclusione del contratto, prevedendo l’apposita clausola in seno al contratto. La clausola per arbitrato amministrato, consiste in una formula analoga a:

“Qualsiasi controversia derivante dal presente contratto sarà sottoposta ad arbitrato rituale secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di […].

L’arbitrato si svolgerà secondo le procedure di arbitrato ordinario di diritto o di arbitrato rapido di equità a seconda del valore, così come previsto ai sensi del Regolamento”.
Il procedimento avviato si conclude con una decisione (lodo) che ha pari valore della sentenza del Tribunale ed è eseguibile anche all’estero.
I lodi arbitrali possono trovare esecuzione grazie ad una convenzione internazionale di consenso mondiale: circa 200 Paesi hanno ratificato la Convenzione di New York del 1958 impegnandosi al riconoscimento reciproco ed esecuzione dei lodi arbitrali.

LA CONCILIAZIONE E LA MEDIAZIONE

In caso di contenzioso l’imprenditore ha una alternativa al giudizio statale o all’arbitrato, ossia può decidere di intraprendere una trattativa con la controparte estera per ricercare una soluzione della controversia.
Per una maggiore efficacia, anziché tentare una negoziazione direttamente, le parti possono scegliere di farsi assistere da un terzo neutrale, il quale ha la funzione di catalizzare e favorire la comunicazione tra esse e, al di fuori della logica torto / ragione, propria dell’approccio giudiziale, che porterebbe all’impasse, condurle verso un accordo che sia per entrambe soddisfacente.

La mediazione è una procedura informale, riservata e la conclusione dell’accordo è rimessa totalmente alla volontà delle parti: in qualsiasi istante le parti sono libere di ritirarsi, dal tentativo o possono decidere di non concludere alcun accordo; non è neppure esclusa la possibilità di rivolgersi comunque al giudice ordinario, o all’arbitro, in caso di insuccesso del tentativo di mediazione. Il D.lgs. 28/2010 prevede che al verbale di accordo, a seguito dell’omologazione da parte del Presidente del Tribunale competente, possa essere attribuita efficacia di titolo esecutivo.

Manuale Import Export – Il Commercio Elettronico

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Manuale Import Export – Il Commercio Elettronico

IL COMMERCIO ELETTRONICO

L’evoluzione veloce della tecnologia, è stata seguita dalla duttilità delle procedure commerciali, che hanno arricchito il diritto di nuove norme che regolano il mondo delle telecomunicazioni ed in particolare quello della comunicazione attraverso internet.

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

Aprire un negozio online, dunque iniziare un’attività di e-commerce in modo professionale, richiede pochi, ma indispensabili adempimenti burocratici.
- iscrizione Camera di commercio, la cosiddetta “Comunica”;
- pratiche richieste per la vendita di specifici prodotti (ad esempio alimentari) e oneri connessi all’utilizzo di eventuali strutture;
- dichiarazione di inizio attività da presentarsi allo sportello unico per le attività produttive del Comune; segnalazione Certificata di Inizio Attività; a differenza del passato, ove bisognava attendere 30 giorni, ora si può iniziare da subito l’attività e l’Amministrazione ha tempo 60 giorni per accertare l’eventuale carenza di requisiti. La dichiarazione di inizio attività deve contenere una serie di informazioni stabilite per legge (art. 19, L. 241/1990):
• i requisiti di onorabilità e capacità, l’assenza di fallimenti e condanne penali;
• il settore merceologico;
• il dominio web;
Ulteriori limiti sono:
• divieto di effettuare operazioni di vendita all’asta tramite mezzo televisivo ed altri sistemi di comunicazione;
• divieto di invio di prodotti al consumatore, in assenza di sua specifica richiesta (consentito l’invio di campioni o di omaggi);
• divieto di esercitare il commercio all’ingrosso e al dettaglio in contemporanea, a meno che non vi siano sul sito due aree nettamente separate;
I suddetti adempimenti amministrativi non si applicano ad alcune specifiche attività (D.lgs. 114/1998, art. 3.2).

IL CONTRATTO TELEMATICO: DOVERI, TRATTATIVE, CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, DIRITTO DI RECESSO E PRIVACY

Per contratto telematico si intende il contratto stipulato tramite l’uso di un computer, ossia un accordo tra soggetti che utilizzano strumenti informatici tra loro collegati tramite internet e che non sono presenti nel medesimo luogo nel momento della sottoscrizione del contratto (contratto inter absentes); l’interfaccia diretta è costituita dallo strumento informatico.

Chi desidera esercitare un’attività di e-commerce tramite sito internet (come stabilito dal D.lgs. 70/2003, art. 7), in aggiunta agli obblighi informativi deve rendere facilmente accessibili ai destinatari, in modo diretto e permanente, le seguenti informazioni:
• il nome, la denominazione o la ragione sociale;
• il domicilio o la sede legale ;
• gli estremi che permettono di contattare e comunicare direttamente con il titolare del sito web compreso l’indirizzo di posta elettronica;
• numero di iscrizione al registro delle attività economiche, REA, o al registro delle imprese;
• gli elementi di individuazione, gli estremi della competente autorità di vigilanza se si tratta di attività soggetta a concessione, licenza o autorizzazione:
• per quanto riguarda le professioni regolamentate:
- l’ordine professionale o istituzione, presso cui il prestatore risulta iscritto e il numero di iscrizione;
- il titolo professionale e lo Stato membro in cui quest’ultimo è stato rilasciato;
- il riferimento alle norme professionali e ai codici di condotta vigenti nello Stato membro di stabilimento;
• il numero della partita Iva o numero di identificazione equivalente nello Stato membro, qualora il prestatore eserciti attività soggetta ad imposta;
• l’indicazione chiara di prezzi e delle tariffe dei diversi servizi della società, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna ed altri elementi;
• l’indicazione delle attività consentite al consumatore o al destinatario del servizio e gli estremi del contratto;
Non è necessario fornire un numero di telefono, è sufficiente una maschera elettronica di richiesta di informazioni, tramite la quale i destinatari del servizio possono rivolgersi in Internet al prestatore del servizio.

Inoltre le comunicazioni commerciali, devono precisare (come stabilito dal D.lgs. 70/2003, art. 8), sin dal loro primo invio, in modo chiaro:
• la natura della comunicazione ossia che si tratta di comunicazione commerciale;
• la persona fisica o giuridica per conto della quale è effettuata la comunicazione;
• che si tratta di un’offerta promozionale come nel caso di sconti, premi, o omaggi e le relative condizioni di accesso;

DIRITTO DI RECESSO

Il venditore è tenuto a restituire il prezzo pagato nei 30 giorni dalla restituzione della merce, prezzo che deve comprendere l’eventuale caparra e le spese di invio della merce ( sentenza del 2010 Corte di Giustizia delle Comunità europee nel caso C 511/08). La legge prevede che esclusivamente le spese per la restituzione della merce possano essere a carico del consumatore.

ASPETTI FISCALI

In merito agli aspetti fiscali, sotto il profilo dell’Iva, occorre tener conto che:
• nella home page del sito web, bisogna indicare il proprio numero di partita Iva (art. 35, primo comma del Dpr 633/1972);
• è inoltre previsto che si debba comunicare all’Agenzia delle Entrate, nell’ambito della dichiarazione di inizio attività o in altra sede ogni variazione dei dati, l’indirizzo del sito web e i dati identificativi dell’internet service provider (art. 35, secondo comma, lettera e) del Dpr 633/1972).

Manuale Import Export – Regole settoriali per alimenti, cosmetici, tessile, gioielli

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Manuale Import Export – REGOLE SETTORIALI per Alimenti, Cosmetici, Gioielli e Tessile

La tematica è ampia e complessa e si forniranno solo alcuni cenni in merito alle principali regole per l’import-export di prodotti soggetti a particolari formalità o requisiti: nello specifico ci riferiamo a prodotti alimentari, prodotti tessili, cosmetici, metalli preziosi. Si consiglia di approfondire le tematiche in base alle singole evenienze o di porre un interrogativo nella apposita sezione, SCRIVI UNA DOMANDA del sito.

Per la commercializzazione di prodotti sul mercato comunitario occorre innanzitutto tenere in considerazione i seguenti aspetti fondamentali:

• l’etichettatura dei beni e delle merci;
• le regole sulla sicurezza del prodotto, come per esempio la marcatura CE;
• “il made in”: in merito a questo si rimanda alla guida della collana Unione europea “Made in, aspetti legali e doganali per un corretto utilizzo” specificamente scritta per dare un dettaglio della materia.

Per i prodotti elettrici ed elettronici e per i prodotti chimici si deve inoltre far riferimento a:

• Registro AEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche);
• Regolamento Reach.

L’ETICHETTATURA

In funzione della categoria merceologica del prodotto trattato, occorre fare una verifica in merito all’esistenza di una specifica normativa comunitaria in merito alla Etichettatura e l’applicazione nello Stato membro.
Di particolare rilievo è l’obbligo di tradurre al consumatore, nella lingua di destinazione del prodotto, tutte le indicazioni obbligatorie apposte sull’etichetta ai fini di una completa trasparenza delle informazioni.
La marcatura CE deve essere apposta su un prodotto obbligatoriamente quando la direttiva comunitaria lo prevede; se correttamente apposta, conferisce al prodotto il diritto di circolare liberamente in tutto il territorio comunitario.
Negli altri casi, non può essere apposta ed occorre verificare quale normativa si applica ai fini della sicurezza del prodotto.

REGOLAMENTO REACH – SOSTANZE CHIMICHE Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

Il Regolamento CE 1907/2006, definito con l’acronimo REACH è in vigore dal 1° giugno 2007 e regolamenta la circolazione delle sostanze chimiche all’interno dell’Unione europea; prevede alcune regole riguardanti la registrazione, la valutazione e l’autorizzazione delle sostanze chimiche negli ambiti di pertinenza.

ALIMENTI E BEVANDE

Il commercio di prodotti alimentari, i certificati per l’import e l’export

I prodotti alimentari sono soggetti all’applicazione dei dazi doganali al momento in cui sono introdotti nel Paese di destinazione, come tutti le merci, nonché alla presentazione in dogana dei documenti di trasporto.
Esistono, ulteriori norme che, a seconda della merce trattata e del fatto che si tratti di importazione o esportazione, disciplinano gli scambi internazionali, dal punto di vista amministrativo e sanitario.
Le operazioni doganali di importazione e di esportazione di specifici prodotti alimentari con determinati Paesi possono essere legate al rilascio di un certificato di importazione o esportazione emesso secondo le modalità stabilite nel Regolamento CE 376/2008 dal Ministero dello Sviluppo Economico,.

I prodotti in cui oggi è previsto il rilascio di certificati per l’importazione o l’esportazione sono i seguenti: olio di oliva e olive da tavola, cereali, riso, zucchero, alimenti di origine animale, ortofrutticoli, banane, latte e prodotti lattiero-caseari, alcool etilico di origine agricola, merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli.

L’importazione e lo scambio

Tutti i prodotti alimentari che abbiano origine animale o vegetale, indipendentemente dalla quantità e che siano in ingresso / in transito sul territorio dell’UE, devono necessariamente essere sottoposti a controlli sanitari. Le merci, devono essere accompagnate, dai documenti di trasporto e da certificati sanitari che devono essere segnalati dall’importatore italiano, al fornitore straniero.

Gli alimenti addizionati di vitamine, minerali e altre sostanze sono disciplinati dal Regolamento CE 1925/2006 il quale elenca le vitamine e i minerali ammessi, unitamente all’elenco delle fonti. L’immissione in commercio è legata alla notifica dell’etichetta al Ministero della Salute.

Gli integratori alimentari sono i prodotti alimentari destinati ad integrare la dieta, costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, e sono disciplinati dalla Direttiva 2002/46/CE, tramite attuazione con il D.lgs. 169/2004. L’immissione in commercio anche in questo caso è subordinata alla procedura di notifica dell’etichetta al Ministero della Salute.

COSMETICI

Per cosmetici si intendono “ tutte le sostanze e le preparazioni, differenti dai medicinali, e destinate ad essere applicate su superfici esterne del corpo umano (quali epidermide, sistema pilifero, capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e mucose della bocca con lo scopo, di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, eliminare gli odori corporei, mantenerli in buono stato” così come indica la definizione riportata sul sito del Ministero della Salute.
La produzione e la vendita di prodotti cosmetici in Italia è disciplinata dalla Legge 713/1986 e successive modifiche che ha recepito la Direttiva 1976/768/ CEE, emanata per rendere uniforme a livello europeo la disciplina in merito a produzione e vendita di cosmetici.

GIOIELLI

Gli oggetti in metallo prezioso, fabbricati e immessi in commercio nel territorio italiano debbono essere a titolo legale e portare impresso il titolo legale stesso nonché il marchio di identificazione (art. 4, D.lgs. 251/99).

PRODOTTI TESSILI

Importazione

Mediante l’accordo multilaterale sul commercio dei prodotti di origine tessile e dell’abbigliamento, denominato ATA, siglato tra i Paesi membri dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, si stabiliva l’integrazione totale nel settore tessile secondo la normativa generale dell’OMC con un progressivo smantellamento delle restrizioni nella fase di importazione (stabilito in tre fasi: 1998 – 2002 e 2005) cosa che è avvenuta nei tempi come stabilito.