Archivi tag: Customs

Index dei Contenuti del Blog

IBS blog index

BUSINESS NEWS

Elenco opportunità estere, servizi specialistici, opportunità di Business

SERVIZI INTERNAZIONALIZZAZIONE

RELAZIONI INTERNAZIONALI
- Country Profile e Articoli di Macro-economia, Geo-politica, Cross Culture

I DESK ESTERI IBS
- I Desk della Rete Estera IBS, Servizi ed Opportunità

DIVENTA PARTNER DI IBS
- Offerta Consulenziale per Società di Servizi, Enti, Associazioni di Categoria

EUROPA: OPPORTUNITÀ, BANDI, APPALTI, PROGRAMMI UE VERSO I PAESI TERZI
- Newsletter Agenzia ICE Bruxelles

RINNOVABILI – RICERCHIAMO TERRENI

PER IMPIANTI FOTOLTAICI GRID PARITY DA COSTRUIRE IN ITALIA :

( CLICCA SUL LINK PER I DETTAGLI )

IBS curerà tutto l’ iter burocratico dalla presentazione dei documenti fino al rilascio della Autorizzazione Unica . Già siglati gli accordi con gli investitori pronti all’ acquisto delle Autorizzazioni appena pronte . Dimensioni Impianti a partire da 5 MW fino a 50 MW o superiori . Gli investitori sono interessati anche all’ acquisto di Autorizzazioni già immediatamente cantierabili .

SEMPRE IN ITALIA :

- Cerchiamo impianti o parchi fotovoltaici a terra, ad inseguimento, pensiline, tetti, serre già connessi alla rete per acquirenti pronti all’ acquisto . Requisiti : potenza equivalente o superiore a 50 – 100 Kw , 470 Kw, 800 – 900 Kw a seconda dell’acquirente / investitore, senza limite superiore . L’ investitore chiede di verificare che non ci siano problematiche di attiguità ( per impianti legati a differenti SPV collocate ad una distanza inferiore a quella prevista per legge ), che potrebbe determinare la sospensione degli incentivi a seguito di visita GSE . Se interessati, i dati da fornire in una fase iniziale sono unicamente: Nome SPV preciso della Società a cui fa capo il contratto GSE, Potenza precisa dell’impianto, Localizzazione geografica precisa dell’impianto . A seguito di una prima verifica seguirà l’invio di un teaser per raccogliere le informazioni di dettaglio . Contattaci

- Cerchiamo concessioni sia fotovoltaiche che eoliche per costruire impianti di potenza equivalente o superiore a 10 – 20 MW . Contattaci

PROGETTI ESTERI :

- Polonia : per altri acquirenti, cerchiamo concessioni nel settore fotovoltaico a partire da 1 MW a salire . Contattaci
- Per investitori e acquirenti cerchiamo impianti con incentivi connessi alla rete in paesi esteri stabili . Inoltre sono di interesse anche progetti per la costruzione di parchi fotovoltaici ed eolici, già dotati delle autorizzazioni per costruire e tariffa con Ente statale . Contattaci

COMMESSE ESTERE E LAVORI INFRASTRUTTURALI / EDILI

Segnaliamo lavori infrastrutturali / edili da eseguire in paesi Extra – UE . Contattaci

IMMOBILIARE IN ITALIA

Strutture commerciali a reddito in vendita . Contattaci
Cerchiamo cielo terra in Milano centro con canone di locazione attivo per investitore . Contattaci
Ricerchiamo investitori per interessanti progetti di sviluppo immobiliare con potenziale gestore già disponibile . Contattaci

FILIERE AGROALIMENTARI

Forniamo filiere Agroalimentari chiavi in mano, latte – carne, pomodoro, polli, serre, ecc.
Per Bulbi di Zafferano vai alla pagina Sativus

TEMI CONSULENZIALI

MANUALE ABC DELL’EXPORT – ELEMENTI DI IMPORT – EXPORT
- Indice dei Contenuti e Adempimenti per Inizio Attività Import – Export
- Trovare un Partner Commerciale, vantaggi di Procacciatore di Affari, Agente di Commercio, Distributore
- Operazioni commerciali all’Estero e partecipazione a Fiere
- Principali Documenti da utilizzare nel Commercio Estero
- Tariffa Doganale e Dazi
- Modalità di Consegna delle Merci, Tempi, Qualità, Spedizione, Incoterms
- Modalità di Pagamento e Recupero Crediti
- Il Commercio Elettronico cenni
- Regole Settoriali Import – Export per Alimenti, Cosmetici, Gioielli, Tessile

CONSULENZA DOGANE
- Incoterms 2010
- Cenni sull’Origine delle Merci
- Accordi di Origine Preferenziale dell’Unione Europea
- I vantaggi dello Status di Esportatore Autorizzato AEO (Operatore Economico Autorizzato)
- Glossario Doganale, terminologia utile per una corretta comunicazione con le Dogane
- Free Download – Area Dogane

CONSULENZA FISCALE
- Free Download – Area Fiscalità Internazionale

CONSULENZA LEGALE
- Cenni di Contrattualistica Internazionale
- Giustizia ordinaria o Arbitrato / ADR (Alternative Dispute Resolution)
- Free Download – Area Legale

CONSULENZA SU TRADE & EXPORT FINANCING, ASSICURAZIONE DEL CREDITO E SACE
- Gestione operazioni di Credito Documentario e Garanzie Bancarie Internazionali
- SACE, Export Credit Agency per Assicurare il credito e la Protezione degli Investimenti
- OCSE – OECD Credit Risk Map
- Free Download – Export Credit Risk from OECD

CONSULENZA SUPPLY CHAIN
- Cenni di Logistica e Trasporti

CONSULENZA BUSINESS PLAN
- Business Model Canvas e altri Strategy Tools per la redazione del Business Plan
- Elementi di Business Planning, nell’Export e IDE (Investimento Diretto Estero)
- Free Download – Esempi di Business Plan semplificati

ARTICOLI SU TEMI DI CARATTERE SETTORIALE

AREA FOOD
- Distributori, Buyer, Aziende dolciarie interessate al Cacao grezzo in semi da macinare origine Costa D’Avorio
- Richiesti Buyer, Importatori, Distributori per prodotti Food and Beverage da paesi UE – EXTRA UE
- Download Catalogo TRADING Food & Beverage di IBS
- Richiesti prodotti Food and Beverage per EXPORT
- Valutazione delle Carcasse Bovine mediante il Sistema Internazionale EUROP
- Olio di Argan BIO biologico Certificato USDA, ECOCERT e prodotti Cosmetici;
- Lo Zafferano Iraniano e Marocchino

CERTIFICAZIONI
- Certificazione HALAL, i cibi leciti per il mondo Arabo secondo il rito Islamico

CRISIS MANAGEMENT
- Gestione delle Crisi o Disastri e immediate Azioni Umanitarie
- Elicotteri americani adatti per uso sanitario, ambulanza, trasporto valori petroliferi, minerari, monetari, controllo frontiere

COMMODITIES
- Legna da ardere
- I Pallet: il ruolo nell’Export, dal packaging, allo stoccaggio dei beni e macchinari, al trasporto delle merci nel commercio Internazionale estero;
- Pellet
- Oli Vegetali
- Carburanti

CONSTRUCTION, EDILIZIA
- Bioedilizia ed Edilizia Ecosostenibile, progetto White Home, “case su misura”, soluzioni abitative antisismiche, ecosostenibili, intelligenti

FORMAZIONE FINANZIATA E FONDI PARITETICI
- Formazione Finanziata, Export & Internazionalizzazione, Check-up mercati esteri, tramite i Fondi Paritetici Interprofessionali

RICERCA UNIVERSITARIA, INNOVAZIONE E RISPARMIO FISCALE
- Credito di Imposta e Formazione tramite Decreto 145 sul Finanziamento alle Università

HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT
- Il Coaching come soluzione per il successo personale e professionale

SERVIZI SPECIALISTICI PER HOTEL E OSPITALITÀ
- Riepilogo Servizi per Hotel e Ospitalità e modalità di erogazione;

PIATTAFORMA B2B & INTERNATIONAL TRADES
- Piattaforma di Dropshipping start-up innovativa (progetto italiano)
- Scopri le Promozioni per la Membership alla Piattaforma B2B Pandora per contattare direttamente Clienti, Distributori, Fornitori esteri

FIERE, MISSIONI, INCOMING BUYER ED OPERATORI COMMERCIALI
- Missioni e Fiere all’estero, ed Incoming di Buyer ed Operatori Commerciali in Italia

Manuale Import Export – Indice contenuti e inizio attività

manuale ABC import export IBS

INDICE DEI CONTENUTI DEL MANUALE ABC PER IMPORT – EXPORT

Introduzione
Come avviare un’attività di import-export e gli adempimenti amministrativi;
Come scegliere il partner commerciale;
- La valutazione del rischio Paese e come orientarsi sui mercati esteri;
- Le forme di cooperazione commerciale: l’agente di commercio, il procacciatore d’affari, il distributore;
- Come intercettare un partner estero, i servizi della rete comunitaria Enterprise Europe Network, delle Camere di commercio Italiane all’Estero, e delle Rappresentanze Diplomatiche italiane all’estero;
Le operazioni commerciali e il business con l’estero;
- Destinazione/provenienza delle merci; merce inviata a / ricevuta da Paesi UE e da Paesi extra-UE;
- I documenti richiesti nelle operazioni commerciali con l’estero: il Documento di Trasporto (DDT), il Documento Amministrativo Unico (DAU);
- La tariffa doganale comunitaria e nazionale d’uso;
- I dazi;
La consegna della merce e la qualità;
- La consegna della merce, il luogo e il tempo di consegna;
- La qualità della merce;
Il pagamento e il recupero del credito;
- I mezzi di pagamento più usati e le garanzie;
- Il recupero del credito: come determinare il giudice competente, cos’é il titolo esecutivo europeo e l’ingiunzione di pagamento europea, le strade alternative alla giustizia ordinaria (arbitrato e conciliazione);
Il commercio elettronico;
- Adempimenti amministrativi;
- Il contratto telematico;
- Aspetti fiscali;
Regole specifiche settoriali;
- Alimenti e bevande, certificati e controlli sanitari, l’importazione e l’esportazione, alimenti particolari;
- Cosmetici;
- Gioielli;
- Prodotti tessili;
Appendice: Dogane e glossario dei termini doganali.

INTRODUZIONE

Le domande che, si dovrebbe porre un’impresa che intenda affrontare i mercati esteri:
a) quali modalità per operare con l’estero ?
b) l’impresa è adeguata per iniziare un processo di internazionalizzazione ?
c) come reperire informazioni su partner esteri potenziali e sul sistema politico, economico, giudiziario del Paese estero nel quale basare l’attività ?

COME AVVIARE UNA ATTIVITA’ DI IMPORT – EXPORT

FORMALITA’ AMMINISTRATIVE

Un’attività di import-export necessita delle formalità relative alla creazione di un’impresa e in base al D.lgs. 59/2010, dal 1° aprile 2010 è obbligatoria la Comunicazione Unica per tutte le tipologie di impresa. Questa comunicazione consente di eseguire, contemporaneamente in un’unica modalità tutti i principali adempimenti amministrativi fiscali, assicurativi, previdenziali e legali. Deve essere presentata alla Camera di commercio competente territorialmente che provvede alla comunicazione a: albo imprese artigiane/altro, INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate.

REGISTRO IMPRESE

Iscrizione al Registro necessaria per :
• attività di produzione e commercio;
• attività di commercio all’ingrosso, disciplinate dall’art. 5 del D.lgs. 114/98 e successive modifiche, (presentare la domanda presso l’ufficio Registro Imprese);
• attività di commercio al dettaglio (rivolgersi, in via preventiva, al Comune ove avrà sede l’attività).

APERTURA DI ATTIVITA’ DI COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO DI PRODOTTI ALIMENTARI

Oltre a requisiti di sicurezza inerenti il prodotto e gli aspetti doganali, per alimenti e bevande, per aprire un’attività commerciale nel settore alimentare, (sia essa a dettaglio, ingrosso, ambulante, a domicilio, per corrispondenza, tramite internet) si devono possedere i requisiti professionali / morali descritti dal D.lgs. 59/2010 (art. 71).

LE VENDITE A DISTANZA

Il commercio elettronico si configura come vendita al dettaglio a distanza ai sensi dell’art. 18 del D.lgs. 114/98 per cui necessita della Segnalazione certificata di inizio attività ad efficacia immediata (SCIA) al Comune nel quale l’impresa ha sede legale e della COMUNICA alla Camera di commercio competente.

Manuale Import Export – Operazioni commerciali estero e fiere

operazioni commerciali estero e fiere per blog

Manuale Import Export – Operazioni commerciali estero e fiere

LE OPERAZIONI COMMERCIALI CON L’ESTERO

I PAESI DI DESTINAZIONE / PROVENIENZA DELLE MERCI

L’impresa italiana a seconda dei Paesi di destinazione o di provenienza delle merci, dovrà considerare due casi:
• merce inviata a / proveniente da Paesi UE;
• merce inviata a / proveniente da Paesi extra – UE.

MERCE INVIATA A / RICEVUTA DA PAESI UE

A partire dal 1° gennaio 1993, viene applicata una procedura di carattere transitorio secondo la quale è prevista:
• abolizione formalità doganali negli scambi di beni tra Stati membri Unione Europea;
• sistema VIES (VAT Information Exchange System) e INTRASTAT per il controllo delle operazioni;
• principio della tassazione del Paese di destinazione dei beni;
• principio dell’origine relativamente alle operazioni con privati consumatori.

Iscrizione all’archivio VIES

L’operatore italiano che desidera porre in essere operazioni intracomunitarie (cessioni intracomunitarie di beni o acquisti intracomunitari di beni o servizi) deve verificare che il proprio numero identificativo Iva risulti iscritto nella banca dati VIES (VAT Information Exchange System), accedendo al sito dell’Agenzia delle Entrate.

Adempimenti INTRASTAT

Le novità introdotte dalle Direttive 2008/8/CE e 2008/117/CE e dalla normativa italiana di recepimento D.lgs. 18/2010 e normativa secondaria sono relative all’obbligo della presentazione degli elenchi riepilogativi (anche prestazioni di servizi effettuate in ambito comunitario) per i quali, vale la regola del Paese del committente, in merito alla territorialità.

Cessioni Intracomunitarie

La vendita di beni a imprese con sede nel territorio UE, con invio degli stessi in altro Paese UE, è definita cessione intracomunitaria. Per le cessioni intracomunitarie devono essere soddisfatti i requisiti che seguono :
• il cedente e l’acquirente devono essere entrambi operatori economici registrati ai fini Iva nei rispettivi Paesi;
• l’operazione di cessione dovrà essere a titolo oneroso;
• i beni oggetto di cessione devono essere trasportati in un altro Stato UE;

Acquisti Intracomunitari

L’acquisto di beni da imprese con sede nel territorio Unione Europea, con arrivo dei beni da altro Paese Unione Europea, è definito acquisto intracomunitario. Per un acquisto intracomunitario devono essere soddisfatti i requisiti che seguono:
• acquisto a titolo oneroso;
• trasporto / spedizione dei beni in Italia da un altro Paese Unione Europea;
• operazione tra due soggetti passivi d’imposta;

PARTECIPAZIONE A FIERE NEI PAESI UE

Se un’impresa italiana partecipa ad una fiera o manifestazione commerciale all’estero, possono presentarsi le seguenti situazioni:
• fiere e manifestazioni commerciali, con ritorno della merce nel territorio Italiano;
• fiere e manifestazioni commerciali, con attività di vendita direttamente in loco;
Nel caso di fiere e altre manifestazioni di sola esposizione, con ritorno dei prodotti in Italia, l’impresa italiana deve annotare i beni inviati sull’apposito registro di carico/scarico di cui all’art. 50, comma 5, del DL 331/1993. Per prodotti soggetti ad accisa (esempio vino / bevande alcoliche), l’impresa italiana deve svolgere anche le formalità previste ai fini delle accise; al momento del ritorno dei prodotti soggetti ad accisa, occorre appoggiare la spedizione ad un deposito autorizzato nel Paese estero con invio ad un deposito autorizzato in Italia.
Nel caso di fiere e manifestazioni commerciali, con attività di vendita in loco si adotta la seguente procedura:
- la vendita di prodotti comporta l’obbligo di apertura di una posizione Iva;
- l’impresa italiana, rispetto ai prodotti venduti durante la manifestazione, deve emettere fattura, al costo, dalla posizione Iva italiana verso quella del Paese UE di destino (operazione non imponibile, art. 41, comma 2, lettera c, del DL 331/1993);
- nel paese della manifestazione se la vendita è a favore di consumatori finali bisogna applicare l’Iva del Paese; se la vendita è a favore di soggetti passivi d’imposta, occorre applicare l’Iva dello stesso o emettere fattura senza Iva se la normativa locale preveda il meccanismo del reverse charge interno.

Prestazione di servizi nell’UE

Per i servizi disciplinati dalla regola generale del Paese del Committente nell’UE sono previsti gli adempimenti INTRASTAT e formalità fiscali in base alla tipologia di servizio.

MERCE INVIATA A / RICEVUTA DA PAESI EXTRA – UE

Le operazioni commerciali con i Paesi extra – UE si distinguono in esportazioni e importazioni. Comportano l’espletamento delle formalità doganali, dichiarazioni di esportazione / importazione:
• per i beni esportati: in uscita dall’Italia (a cura dell’impresa italiana); in entrata nel Paese di destinazione (a cura dell’acquirente estero);
• per i beni importati: in uscita dal Paese estero (a cura del fornitore estero); in entrata in Italia (a cura dell’impresa italiana).

Le dichiarazioni, in ambito UE, vengono effettuate per via telematica tramite il DAU, Documento Amministrativo Unico.
La merce in esportazione viene accompagnata dal DAE (Documento Accompagnamento Esportazione) emesso dalla dogana di esportazione, con indicato il MRN (Movement Reference Number).
Le formalità doganali devono essere espletate nel caso di invio / ricezione di beni (a titolo oneroso o gratuito) sia che il consumatore sia un privato o un’impresa.

Cessione all’Esportazione

La vendita di beni ad imprese al di fuori del territorio dell’Unione, con invio degli stessi fuori del territorio UE, è definita cessione all’esportazione. La procedura operativa è la seguente:
• l’impresa italiana emette fattura verso il cliente estero, senza l’applicazione dell’Iva (operazione non imponibile ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a, del Dpr 633/1972);
• i beni vengono dichiarati per l’esportazione definitiva, come base di calcolo il valore risultante in fattura di vendita;
• l’impresa esportatrice italiana annota la fattura in contabilità generale e sul registro Iva fatture emesse;
• l’impresa italiana conserva copia documentazione per provare l’avvenuta esportazione (uscita dei beni dal territorio doganale dell’UE).

Importazione

L’acquisto di beni da imprese con sede all’interno del territorio UE, con arrivo degli stessi da un Paese extra – UE, è definito importazione. La procedura operativa:
• i beni vengono dichiarati per l’importazione definitiva, sulla base del valore da fattura di acquisto e vengono pagati dazio e l’Iva;
• l’impresa italiana annota la fattura estera in contabilità generale e la bolletta di importazione (esemplare n. 8 del DAU) sul registro Iva acquisti, considerando l’Iva quale credito verso l’erario (salvo Iva indetraibile).

IN SINTESI:

L’impresa italiana, nel caso di importazione da Paesi extra-UE, deve:
• espletare le formalità di importazione presso la dogana italiana e versare l’Iva sul valore dei beni importati;
• recuperare l’Iva all’atto dell’annotazione della bolletta di importazione sul registro Iva degli acquisti (Iva a credito, salvo Iva indetraibile);

Nel caso di acquisto intracomunitario di beni, l’impresa italiana:
• non deve espletare alcuna formalità in dogana, né versare l’Iva;
• deve espletare le formalità contabili e presentare, l’elenco degli acquisti intracomunitari.

Nel caso di esportazione verso Paesi extra-UE, l’impresa italiana deve espletare le formalità di esportazione presso la dogana italiana.
Nel caso di cessione intracomunitaria, invece, deve espletare le formalità di carattere contabile e presentare, l’elenco delle cessioni intracomunitarie.

PARTECIPAZIONE A FIERE IN PAESI EXTRA – UE

Se un’impresa italiana partecipa ad una fiera o manifestazione commerciale in Paesi extra – UE, possono delinearsi le seguenti casistiche:
• fiere e manifestazioni con ritorno della merce in Italia;
• fiere e manifestazioni con attività di vendita in loco.
Nel primo caso, riguardo ai prodotti inviati nel paese extra- UE, viene adottata se il paese estero ha firmato la convenzione, la procedura Carnet ATA; in caso non sia possibile, utilizzare la procedura temporanea di esportazione (dall’Italia) e della temporanea importazione (nel Paese di destino), con chiusura delle procedure al rientro dei prodotti in Italia.
Nel secondo caso, ossia la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali, con attività di vendita in loco si deve attuare la seguente procedura:
- per quanto riguarda la normativa italiana, i prodotti vengono esportati con una esportazione definitiva (non essendo applicabile la procedura del Carnet ATA);
- nel Paese di destino, in funzione della normativa locale, ci possono essere adempimenti in capo all’impresa italiana venditrice (ad esempio: pagamento in dogana di dazi, Iva e/o altre imposte locali, ecc.).

OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST / ESCLUSI DALLA WHITE LIST

Dal 1° luglio 2010 devono essere comunicate tutte le cessioni e gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi rese / ricevute e posti in essere nei confronti di operatori economici localizzati in Paesi Black List (o non inseriti nella White List), come risultanti dai DM 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

LO STATUS DI OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO (AEO) E SEMPLIFICAZIONE PER OPERAZIONI CON PAESI TERZI

Dal 1/1/2008 nei 27 Stati membri dell’Unione Europea sono entrate in vigore le novità introdotte dai Regolamenti CE 648/2005 e 1875/2006 che modificano, il Codice Doganale Comunitario e le Disposizioni di Applicazione del Codice in merito al rilascio agli operatori economici che ne faranno richiesta di un certificato AEO di Operatore Economico Autorizzato.
Gli operatori economici coinvolti nella catena logistica a livello internazionale sono i fabbricanti, gli esportatori, gli speditori, le imprese di spedizione, i depositari, gli agenti doganali, i vettori, gli importatori, che sono coinvolti in una attività disciplinata dalla regolamentazione doganale.
Lo status di AEO è rilasciato a seguito di apposito accertamento dell’Autorità doganale nazionale (Agenzia delle Dogane per l’Italia), che certifica il rispetto degli obblighi doganali, dei criteri previsti per il sistema contabile e la solvibilità finanziaria.

Divenire Operatore Economico Autorizzato è una libera scelta individuale, che è legata alle condizioni operative di ciascun soggetto. Lo status di AEO consente vantaggi e agevolazioni di natura diretta ed indiretta relativamente alle operazioni di rilevanza doganale. Tra i vantaggi diretti si segnala: maggiore celerità delle procedure allea frontiera, riduzione dei controlli delle merci e documentali, trattamento prioritario delle spedizioni.

PRODOTTI TECNOLOGICI DUAL USE

Con dual use si intendono merci che, per le loro caratteristiche tecniche / costruttive, potrebbero essere utilizzate, oltre che per il normale uso civile e pacifico, anche per finalità di tipo militare e / o a scopo terroristico.
Accordi e decisioni prese in sede ad organizzazioni internazionali, come ONU e l’UE, hanno prodotto l’emanazione di norme che vietano o assoggettano a rigorosi controlli l’esportazione di questi prodotti verso determinati Paesi.

ALCUNI LINK CHE POTREBBERO INTERESSARE:

- IBS DESK esteri
- Business News Sommario
- Opportunità nei paesi Esteri
- Strategie finanziarie Internazionali, Trade Finance, Export Credit e Assicurazione Crediti
- Country Risk Map SACE e assicurazione dei crediti
- Agenzia ICE Bruxelles
- AGRI-FOOD Offerte e Catalogo
- Articoli di Geo-politica e schede paese

Manuale Import Export – Documenti commercio estero

i documenti nel commercio estero per il blog

Manuale Import Export – Documenti commercio estero

I DOCUMENTI PIU’ COMUNEMENTE RICHIESTI NELLE OPERAZIONI DI COMMERCIO ESTERO

Le merci sono classificate per settori, attraverso una precisa nomenclatura, che consente di identificarle in modo univoco ai fini dell’applicazione di dazi e imposte. In funzione delle merci trattate, possono essere richiesti in dogana documenti e certificati aggiuntivi per introdurre i prodotti nel Paese di destino. I documenti utilizzati comunemente nell’ambito delle operazioni commerciali con l’estero sono:

Fattura commerciale: emessa dal venditore nella lingua richiesta dal Paese di destino della merce e nel numero di copie richieste. Deve riportare: la ragione sociale con indirizzo completo dell’esportatore e del destinatario; la descrizione, la quantità, il prezzo della merce nella valuta stabilita; i termini di resa della merce; il nome del vettore / spedizioniere; gli oneri accessori (esempio imballaggi e assicurazioni); la modalità di regolamento del pagamento; il Paese di origine della merce; riferimenti legislativi per l’applicazione o l’esenzione Iva.

Distinta di carico: emessa dal venditore, deve riportare: il numero di fattura commerciale; il numero e la tipologia dei colli; la descrizione delle merci in ciascun collo; eventuali estremi del container all’interno del quale vengono caricate le merci.

Certificato di origine: va richiesto alla Camera di commercio competente territorialmente ed è destinato a provare l’origine non preferenziale della merce; non attesta l’esportazione, anche se è rilasciato a seguito di una fattura di vendita all’estero. Le disposizioni di rilascio sono fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Certificato EUR1: serve ad attestare l’origine comunitaria delle merci, costituisce il titolo giustificativo per l’applicazione del regime tariffario preferenziale (dazio ridotto o nullo) in base ad accordi bilaterali tra l’Unione europea ed alcuni Paesi. Viene rilasciato a seguito di domanda scritta presentata dall’esportatore e sotto sua responsabilità.

Attestato di libera vendita: è richiesto da alcuni Paesi extra – UE e attesta, che la merce esportata dall’azienda italiana ha libera circolazione in Italia e negli altri Paesi UE ed extra – UE. La merce deve essere conforme alla normativa vigente in materia di salute o sicurezza; inoltre il richiedente deve essere consapevole che l’attestato non sostituisce l’eventuale certificazione ministeriale prevista per la tipologia di merce oggetto dell’esportazione. Viene rilasciata dalla Camera di commercio competente territorialmente a seguito di domanda presentata dell’esportatore su carta intestata.

Carnet ATA (Admission Temporaire / Temporary Admission): documento doganale internazionale per l’esportazione temporanea delle merci destinate a fiere, mostre, o campioni commerciali o materiale professionale, nei Paesi aderenti alla convenzione ATA. Esonera l’operatore dal depositare presso la dogana, a garanzia, l’ammontare dei diritti doganali o prestare una cauzione alla dogana stessa. Agevola il movimento delle merci da un Paese all’altro mediante la semplice presentazione del documento agli uffici doganali di ciascun Paese, nel quale sono indicate le merci.

Documento di trasporto: attesta la stipula di un contratto di trasporto tra il mittente e il vettore, comprova la presa in carico della merce da parte del vettore per effettuarne la spedizione nei termini convenuti tra le parti. I principali documenti di trasporto sono le lettere di vettura marittima, aerea, ferroviaria e stradale.

Certificato di assicurazione: riporta le condizioni e le clausole del contratto di assicurazione stipulato sulla merce in corso di trasferimento dal mittente al destinatario. In tema di documenti richiesti per accompagnare le merci in Paesi extra – UE, la Camera di commercio oltre ai certificati di origine rilascia:
• visti su fatture di esportazione / dichiarazioni per l’esportazione / listini;
• visti per la legalizzazione della firma del legale rappresentante su documenti destinati all’estero.

LA FATTURA ELETTRONICA

Normativa di riferimento:
• Direttiva 2001/115/CE: semplifica, modernizza le modalità di fatturazione in materia di imposta sul valore aggiunto;
• Direttiva 2010/45/CE che modifica le norme in materia di fatturazione;
• D.lgs. 52/2004, recepimento della Direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza la fatturazione in materia di Iva.
In base a tali normative, le fatture emesse e conservate in forma elettronica sono equiparate a quelle in forma cartacea. Il Decreto italiano di recepimento della Direttiva comunitaria fornisce informazioni su formazione elettronica del documento, per la sua integrità, sua corretta trasmissione e archiviazione su supporti digitali. In base a tale Decreto, la trasmissione per via elettronica è consentita previo accordo con il destinatario.
La fattura elettronica deve inoltre avere la forma di documento non modificabile, deve contenere un preciso riferimento temporale, deve essere chiusa dalla firma elettronica qualificata del mittente.

IL DOCUMENTO DI TRASPORTO (DDT)

Il documento di trasporto o di consegna è previsto dalla normativa Dpr 472/1996; in virtù di tale decreto, è venuto meno l’obbligo di accompagnare il trasporto con un documento pre-numerato. Il documento di trasporto o di consegna consente di avvalersi della fatturazione differita (di cui al comma 4 dell’art. 21 del Dpr 633/1972).

Il DOCUMENTO AMMINISTRATIVO UNICO (DAU)

E’ un formulario con caratteristiche previste dalle norme comunitarie, ha la forma con cui vengono rese le dichiarazioni doganali, per tutti i regimi e le destinazioni doganali utilizzati dagli operatori del commercio internazionale. L’applicazione è disciplinata dal Regolamento CEE 2454/1993 (DAC – Disposizioni di Applicazione del Codice doganale). Per la merce in uscita, la copia 1 del DAU viene acquisita dall’Ufficio doganale di esportazione, che rilascia all’operatore la copia cartacea del DAE (Documento Accompagnamento Export) che serve a scortare la merce fino all’Ufficio doganale di uscita dalla comunità europea. Quest’ultimo, attraverso un messaggio telematico all’Ufficio presso il quale è stata depositata la dichiarazione di esportazione, transito o esportazione abbinata a transito, appura l’operazione mediante il cosiddetto messaggio di uscita o “visto uscire”. Gli operatori che necessitano della prova di uscita ai fini Iva, devono verificare lo stato dell’operazione, digitando il numero MRN (Movement Reference Number) nel sito dell’Agenzia della Dogane.

IMPORTANTE: ai fini Iva, l’unica prova dell’uscita della merce dal territorio doganale comunitario è il messaggio di uscita rilevabile sul sito della dogana italiana; se la dichiarazione doganale viene depositata presso un ufficio doganale non italiano, non è possibile verificare lo stato dell’MRN, e bisognerà pertanto ricorrere alle c.d. prove alternative (si veda a tal proposito il comunicato n. prot. 72094 del 20 maggio 2009 dell’Agenzia delle Dogane).

Manuale Import Export – Tariffa doganale e dazi

la tariffa doganale e i dazi per il blog

Manuale Import Export – Tariffa doganale e dazi

LA TARIFFA DOGANALE

La Tariffa doganale è una raccolta, suddivisa per settori merceologici, di posizioni contraddistinte da un codice (la cosiddetta “voce doganale”) e da una relativa descrizione (designazione), corrispondenti
alle merci oggetto di scambi internazionali. La tariffa doganale è indispensabile per individuare il dazio che dovrà essere corrisposto alle autorità competenti per lo sdoganamento della merce. La convenzione internazionale vigente ha introdotto un sistema di codificazione delle merci denominato Sistema Armonizzato SA (Harmonized System, HS). Tale sistema è strutturato in 21 sezioni merceologiche, divise in 99 capitoli, a loro volta suddivisi in voci e sottovoci, queste ultime identificate con un codice a 6 cifre.

LA TARIFFA DOGANALE COMUNITARIA

Le 6 cifre del sistema armonizzato (SA) livello UE, sono integrate con altre suddivisioni, in funzione di queste si parla di:
• tariffa esterna comune (cosiddetta nomenclatura combinata – NC) che si compone di circa 9500 voci, ciascuna contraddistinta da un codice numerico a 8 cifre (le prime 6, rappresentano i codici SA e le restanti 2, le sottovoci NC). Accanto ad ogni voce, la NC indica il dazio autonomo (deciso in via autonoma dalla UE) e il dazio convenzionale (derivante dagli accordi internazionali stipulati dalla UE). Serve per le bollette di esportazione e per i modelli intrastat (sia per cessioni che per acquisti intracomunitari).
• tariffa integrata comunitaria (TARIC) che si compone di circa 13.000 voci, ciascuna delle quali contraddistinta da un codice numerico di 10 cifre (le ulteriori 2 cifre, rispetto alla NC, identificano gli eventuali dazi preferenziali e le altre misure specifiche). Per le operazioni di importazione, il codice numerico della merce da indicare è a 10 cifre.

LA TARIFFA NAZIONALE D’USO

È costituita da 14 cifre ed è così composta: 6 cifre SA + 2 cifre NC + 2 cifre TARIC + ulteriori 4 cifre (le prime due destinate alla fiscalità comunitaria, Iva e accise, e le rimanenti ad ulteriori informazioni specifiche (ad esempio: dazi antidumping, prezzi di riferimento per i vini, prodotti della flora e della fauna in via di estinzione, beni di interesse artistico e culturale, ecc.). La tariffa nazionale d’uso è il manuale operativo degli spedizionieri doganali ed è contenuta nella banca dati dell’Agenzia delle Dogane Aida (Automazione Integrata Dogane Accise).

IMPORTANTE: nel caso di dubbi sulla corretta classificazione delle merci, è possibile ottenere il parere ufficiale dell’autorità doganale attraverso una richiesta scritta su apposito formulario compilabile anche sul sito dell’Agenzia e che contenga la descrizione dettagliata della merce e la sua classificazione ipotizzata. La richiesta deve essere indirizzata all’ufficio doganale competente per territorio dove ha sede l’azienda o quello presso il quale si prevede di effettuare lo sdoganamento della merce.

I DAZI

In tutte le operazioni commerciali di import – export, una voce di grande rilevanza è quella relativa ai dazi doganali. I dazi sono imposte, solitamente espresse in percentuale del valore delle merci, e colpiscono i prodotti importati all’atto della loro immissione in libera pratica nel territorio doganale dello Stato di destino. Devono essere pagate presso l’ufficio della dogana dalla quale la merce entra.
Per immissione in libera pratica intendiamo l’espletamento delle pratiche doganali (incluso il pagamento del dazio), atte ad introdurre la merce nel territorio dello Stato destinatario delle merci, liberandole degli obblighi doganali e permettendo la libera circolazione. Fanno eccezione specifiche imposte di carattere fiscale (Iva, accise, imposte di consumo) dovute allo Stato di destinazione, per la sua immissione in consumo.

In funzione dei paesi interessati e del tipo di operazione commerciale che si deve effettuare esistono due distinte fonti informative:
• se l’operazione è di import da un paese extra-comunitario, la fonte da prendere come riferimento è il sito internet Aida On-line (sito dell’Agenzia delle Dogane italiana);
• se l’operazione è di export verso un paese extra-comunitario, la fonte ufficiale a cui fare riferimento è il sito internet Market Access Database (sito della Commissione Europea).

Manuale Import Export – Regole settoriali per alimenti, cosmetici, tessile, gioielli

regole settoriali per alimenti cosmetici gioielli tessile

Manuale Import Export – REGOLE SETTORIALI per Alimenti, Cosmetici, Gioielli e Tessile

La tematica è ampia e complessa e si forniranno solo alcuni cenni in merito alle principali regole per l’import-export di prodotti soggetti a particolari formalità o requisiti: nello specifico ci riferiamo a prodotti alimentari, prodotti tessili, cosmetici, metalli preziosi. Si consiglia di approfondire le tematiche in base alle singole evenienze o di porre un interrogativo nella apposita sezione, SCRIVI UNA DOMANDA del sito.

Per la commercializzazione di prodotti sul mercato comunitario occorre innanzitutto tenere in considerazione i seguenti aspetti fondamentali:

• l’etichettatura dei beni e delle merci;
• le regole sulla sicurezza del prodotto, come per esempio la marcatura CE;
• “il made in”: in merito a questo si rimanda alla guida della collana Unione europea “Made in, aspetti legali e doganali per un corretto utilizzo” specificamente scritta per dare un dettaglio della materia.

Per i prodotti elettrici ed elettronici e per i prodotti chimici si deve inoltre far riferimento a:

• Registro AEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche);
• Regolamento Reach.

L’ETICHETTATURA

In funzione della categoria merceologica del prodotto trattato, occorre fare una verifica in merito all’esistenza di una specifica normativa comunitaria in merito alla Etichettatura e l’applicazione nello Stato membro.
Di particolare rilievo è l’obbligo di tradurre al consumatore, nella lingua di destinazione del prodotto, tutte le indicazioni obbligatorie apposte sull’etichetta ai fini di una completa trasparenza delle informazioni.
La marcatura CE deve essere apposta su un prodotto obbligatoriamente quando la direttiva comunitaria lo prevede; se correttamente apposta, conferisce al prodotto il diritto di circolare liberamente in tutto il territorio comunitario.
Negli altri casi, non può essere apposta ed occorre verificare quale normativa si applica ai fini della sicurezza del prodotto.

REGOLAMENTO REACH – SOSTANZE CHIMICHE Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

Il Regolamento CE 1907/2006, definito con l’acronimo REACH è in vigore dal 1° giugno 2007 e regolamenta la circolazione delle sostanze chimiche all’interno dell’Unione europea; prevede alcune regole riguardanti la registrazione, la valutazione e l’autorizzazione delle sostanze chimiche negli ambiti di pertinenza.

ALIMENTI E BEVANDE

Il commercio di prodotti alimentari, i certificati per l’import e l’export

I prodotti alimentari sono soggetti all’applicazione dei dazi doganali al momento in cui sono introdotti nel Paese di destinazione, come tutti le merci, nonché alla presentazione in dogana dei documenti di trasporto.
Esistono, ulteriori norme che, a seconda della merce trattata e del fatto che si tratti di importazione o esportazione, disciplinano gli scambi internazionali, dal punto di vista amministrativo e sanitario.
Le operazioni doganali di importazione e di esportazione di specifici prodotti alimentari con determinati Paesi possono essere legate al rilascio di un certificato di importazione o esportazione emesso secondo le modalità stabilite nel Regolamento CE 376/2008 dal Ministero dello Sviluppo Economico,.

I prodotti in cui oggi è previsto il rilascio di certificati per l’importazione o l’esportazione sono i seguenti: olio di oliva e olive da tavola, cereali, riso, zucchero, alimenti di origine animale, ortofrutticoli, banane, latte e prodotti lattiero-caseari, alcool etilico di origine agricola, merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli.

L’importazione e lo scambio

Tutti i prodotti alimentari che abbiano origine animale o vegetale, indipendentemente dalla quantità e che siano in ingresso / in transito sul territorio dell’UE, devono necessariamente essere sottoposti a controlli sanitari. Le merci, devono essere accompagnate, dai documenti di trasporto e da certificati sanitari che devono essere segnalati dall’importatore italiano, al fornitore straniero.

Gli alimenti addizionati di vitamine, minerali e altre sostanze sono disciplinati dal Regolamento CE 1925/2006 il quale elenca le vitamine e i minerali ammessi, unitamente all’elenco delle fonti. L’immissione in commercio è legata alla notifica dell’etichetta al Ministero della Salute.

Gli integratori alimentari sono i prodotti alimentari destinati ad integrare la dieta, costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, e sono disciplinati dalla Direttiva 2002/46/CE, tramite attuazione con il D.lgs. 169/2004. L’immissione in commercio anche in questo caso è subordinata alla procedura di notifica dell’etichetta al Ministero della Salute.

COSMETICI

Per cosmetici si intendono “ tutte le sostanze e le preparazioni, differenti dai medicinali, e destinate ad essere applicate su superfici esterne del corpo umano (quali epidermide, sistema pilifero, capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e mucose della bocca con lo scopo, di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, eliminare gli odori corporei, mantenerli in buono stato” così come indica la definizione riportata sul sito del Ministero della Salute.
La produzione e la vendita di prodotti cosmetici in Italia è disciplinata dalla Legge 713/1986 e successive modifiche che ha recepito la Direttiva 1976/768/ CEE, emanata per rendere uniforme a livello europeo la disciplina in merito a produzione e vendita di cosmetici.

GIOIELLI

Gli oggetti in metallo prezioso, fabbricati e immessi in commercio nel territorio italiano debbono essere a titolo legale e portare impresso il titolo legale stesso nonché il marchio di identificazione (art. 4, D.lgs. 251/99).

PRODOTTI TESSILI

Importazione

Mediante l’accordo multilaterale sul commercio dei prodotti di origine tessile e dell’abbigliamento, denominato ATA, siglato tra i Paesi membri dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, si stabiliva l’integrazione totale nel settore tessile secondo la normativa generale dell’OMC con un progressivo smantellamento delle restrizioni nella fase di importazione (stabilito in tre fasi: 1998 – 2002 e 2005) cosa che è avvenuta nei tempi come stabilito.

Consulenza Dogane – Incoterms 2010

Consulenza Dogane – Incoterms 2010

supply chain - incoterm 2010

Cosa sono gli INCOTERMS o International Commercial Terms ?

Sono regole elaborate dalla camera di commercio internazionale per individuare responsabilità, spese e rischi collegati alla consegna delle merci nei contratti di compravendita internazionale.
Questo determina oltre alle spese una diversa organizzazione della spedizione e una maggiore o minore assunzione dei rischi dovuti al trasporto.

Elenco IN.CO.TERMS suddivisi in 2 gruppi:

Primo Gruppo Incoterms:

I 7 Incoterms che possono essere utilizzate indipendentemente dal modo di trasporto scelto:

- EXW – Ex Works – Franco Fabbrica
- FCA – Free Carrier – Franco Vettore
- CPT – Carriage Paid To – Trasporto pagato fino a
- CIP – Carriage Insurance Paid – Trasporto e assicurazione pagati fino a
- DAT – Delivered At Terminal – consegnato al terminale ma non sdoganato
- DAP – Delivered At Place – consegnato al luogo di destinazione non sdoganato
- DDP – Delivered Duty Paid – consegnato al luogo di destinazione sdoganato.

- EXW – Ex Works – Franco Fabbrica
Il venditore effettua la consegna mettendo la merce a disposizione del comparatore nei propri locali o in altro luogo convenuto ( stabilimento, fabbrica o magazzino ).

- FCA – Free Carrier – Franco Vettore
Franco vettore significa che il venditore effettua la consegna rimettendo la merce al vettore o ad altra persona designata dal compratore nei propri locali o in altro luogo convenuto.

- CPT – Carriage Paid To – Trasporto pagato fino a
Trasporto pagato fino a significa che il venditore effettua la consegna rimettendo la merce al compratore in un luogo concordato e che il venditore deve sopportare le spese necessarie per l’invio fino al luogo di destinazione convenuto.

- CIP – Carriage Insurance Paid - Trasporto e assicurazione pagati fino a
Trasporto e assicurazione pagati fino a significa che il venditore effettua la consegna rimettendo la merce al vettore in un luogo concordato e che il venditore oltre a sopportare le spese necessarie per l’invio della merce provvede anche ad una copertura assicurativa contro il rischio di perdita o danno della merce durante il trasporto.

- DAT – Delivered At Terminal – consegnato al terminale ma non sdoganato
Reso al terminal significa che il venditore effettua la consegna mettendo la merce a disposizione del compratore al terminal convenuto nel porto o luogo di destinazione concordato. Sostituisce il precedente DDU (Delivered Duty Unpaid) e chiarisce un punto lacunoso del precedente inconterm stabilendo che le spese di magazzinaggio maturate a destino e il costo dell’operazione doganale a destino sono a carico del compratore.

- DAP – Delivered At Place - consegnato al luogo di destinazione non sdoganato
Reso al luogo di destinazione significa che il venditore effettua la consegna mettendo la merce a disposizione del compratore pronta per la scaricazione nel luogo di destinazione. Anche il DAP sostituisce il DDU.

- DDP – Delivered Duty Paid – consegnato al luogo di destinazione sdoganato
Reso sdoganato significa che il venditore effettua la consegna mettendo la merce a disposizione del compratore pronta per la scaricazione nel luogo di destinazione convenuto. Il venditore sopporta tutte le spese connesse al trasporto compresi il costo dell’operazione doganale, i diritti doganali e le tasse di importazione a destino. Questa resa determina il livello massimo di obbligazione da parte del venditore.

Secondo gruppo Incoterms:

Questo gruppo include 4 regole il cui punto di consegna ed il luogo fino al quale le merci vengono trasportate sono entrambe porti, per questo motivo possono essere utilizzate solo se una parte del trasporto avviene via mare:

- FAS – Free Alongside Ship – Franco Lungo a bordo
- FOB – Free On Board – Franco a bordo
- CFR – Cost And Freight – Costo e nolo
- CIF – Cost Insurance and Freight – Costo, assicurazione e nolo.

- FAS – Free Alongside Ship – Franco Lungo a bordo
Significa che il venditore effettua la consegna mettendo la merce a sottobordo della nave ( es. su una banchina ) designata dal compratore nel porto di imbarco. Se la merce è containerizzata la regola FAS risulta inappropriata.

- FOB – Free On Board – Franco a bordo
Franco a bordo significa che il venditore effettua la consegna mettendo la merce a bordo della nave designata dal compratore nel porto di imbarco convenuto.

- CFR – Cost And Freight – Costo e nolo
Costo e nolo significa che il venditore effettua la consegna mettendo la merce a bordo della nave o procurando la merce già così consegnata fino al porto di destinazione designato e specificato.

- CIF – Cost Insurance and Freight – Costo, assicurazione e nolo.
-Significa che il venditore effettua la consegna mettendo la merce a bordo della nave o procurando la merce già così consegnata fino al porto di destinazione designato e specificato provvedendo anche ad una copertura assicurativa contro il rischio del compratore di perdita o danni alla merce durante il trasporto.

Nell’uso degli Incoterms è preferibile indicare il punto esatto al quale si riferisce il termine di resa. Questo per evitare fraintendimenti e costi non preventivati e ritardi nel trasporto Es: EXW Milano – FOB Hong Kong port – CPT Hong Kong airport.

L’assicurazione, nell’ambito del trasporto internazionale, viene attivata automaticamente e nel caso di perdita, danneggiamento o furto da diritto ad un minimo risarcimento riconosciuto. Tale copertura viene conosciuta come Assicurazione o copertura vettoriale.
Tale riconoscimento però non tiene minimamente conto del valore reale del bene trasportato ma viene calcolato sulla base del peso e della modalità di trasporto scelto ( una media di tale risarcimento si può identificare in 1 Euro per Kg ). Per maggiori garanzie è necessario stipulare una assicurazione aggiuntiva con massimali e coperture maggiori.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI IN MERITO A TERMINI DI RESA / INCOTERMS O PER UN CONSULTO GRATUITO “SCRIVI UNA DOMANDA” NELLA SEZIONE “L’ESPERTO RISPONDE” O CONTATTACI VIA MAIL AL LINK SOTTO

contact IBS by mail

Consulenza Dogane – Cenni su origine delle merci

Consulenza Dogane – Cenni su origine delle merci

origine merci

IL QUADRO GIURIDICO UE IN TEMA DOGANALE

La UE è un’unione doganale, dunque il diritto doganale è materia «comunitaria» a sua volta basato sul diritto della WTO (World Trade Organization): gli operatori economici e le istituzioni devono seguire gli indirizzi interpretativi della Commissione UE, DG Fiscalità e Unione Doganale, le pronunce della Corte di Giustizia UE e i principi generali di diritto UE.
La CE è basata su un’unione doganale che copre tutto il commercio di beni e implica:

- la proibizione di imporre dazi doganali e oneri di effetto equivalente ai dazi sulle importazioni ed esportazioni tra Stati membri (c.d. dimensione interna) ;
- l’adozione di una tariffa doganale comune per le relazioni tra Stati membri e Paesi terzi (c.d. dimensione esterna);
– I dazi della tariffa doganale comune (TDC) sono fissati dal Consiglio a maggioranza qualificata su proposta della Commissione (art. 28 Trattato CE).

IL TRATTATO UE

- Il Reg. 2658/87 (2658), relativo alla nomenclatura tariffaria e alla tariffa doganale comune
- Aggiornamenti ed emendamenti della NC (nomenclatura combinata)
- Note esplicative della NC
- Regolamenti di classificazione tariffaria
- Le interpretazioni della Sezione Tariffaria e Statistica del Comitato del Codice Doganale
- Le Informazioni Tariffarie Vincolanti ITV
- Per i prodotti dell’elettronica l’Accordo WTO sull’Information Technology

SISTEMA ARMONIZZATO

Una convenzione avente lo scopo di facilitare il commercio internazionale stabilendo un unico linguaggio che identifica i prodotti con un codice e una descrizione: applicata da 200 Paesi

LA TARIC

L’esistenza di dazi preferenziali applicati in virtù di accordi commerciali o in favore di Paesi in via di sviluppo, e di misure di politica commerciale, quali i dazi antidumping fa si che i dazi applicabili alle importazioni possano variare considerevolmente in ragione del Paese di origine dei beni importati. Per questo la Commissione ha istituito una Tariffa integrata delle Comunità europee, la TARIC che mostra tutti i dazi che si possono applicare a uno stesso prodotto.

ORIGINE DELLE MERCI

Il concetto di origine delle merci, è piuttosto importante per comprendere e gestire in modo corretto gli aspetti legati alla dogana.
Riportiamo di seguito 2 tipologie di origine, estremamente diversi, anche se c’è solo una piccola differenza nel nome.

Origine non preferenziale : tutela il consumatore sull’effettivo luogo di produzione del prodotto o dove lo stesso ha subito l’ultima sostanziale trasformazione (art. 24 Reg. CE 2913/92), indipendentemente dalle eventuali percentuali di merce estera impiegata nella produzione. E’ da specificare che l’apposizione in fattura della dicitura “Made in Italy” attesta che si tratta di merce che soddisfa le condizioni di cui al menzionato art. 24 senza fornire alcuna informazione in merito all’origine preferenziale.

Origine preferenziale: consente di ridurre o eliminare i dazi nello scambio di merci tra i Paesi che hanno firmato i relativi accordi i quali riservano un “trattamento preferenziale” per lo scambio di determinati prodotti riconosciuti come “originari”.

Le merci sono di origine preferenziale, quando i prodotti interamente ottenuti nel territorio UE oppure se:

- Le lavorazioni sufficienti eseguite nella UE o nel territorio del Paese partner/beneficiario;
- Soddisfano le regole di lista che sono basate su 3 criteri fondamentali;
- Sono più sostanziali delle lavorazioni insufficienti (attenzione al concetto di semplice assemblaggio);
- C’è una tolleranza, la c.d. de minimis, che consente di usare una percentuale di materiali non originari che non sarebbero concessi dalle regole di lista;
- È stato applicato il cumulo dell’origine per ottimizzare la supply chain.

Operazioni comunque e sempre insufficienti per ottenere l’Origine Preferenziale:

- Operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante trasporto e magazzinaggio;
- Scomposizione e composizione di confezioni;
- Lavaggio, pulitura; rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
- Semplici operazioni di pittura o lucidatura;
- Affilatura, semplice macinatura o semplice taglio;
- Vaglio, cernita, selezione, classificazione, gradazione, assortimento (compresa la costituzione di assortimenti di articoli);
- Semplici operazioni di imballaggio;
- Apposizione o stampa di marchi, etichette, loghi, altri segni distintivi sui prodotti o loro imballaggi;
- Semplice miscela di prodotti anche di specie diverse;
- Semplice assemblaggio di parti o articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti,

Paesi con i quali la UE ha stipulato accordi concernenti l’origine preferenziale

Albania, Algeri, Bosnia/Erzegovina, Cile, Corea del Sud, Colombia, Croazia, Egitto, Giordania, Marocco, Islanda, Isole Faeroer, Israele, Libano, Macedonia, Messico, Montenegro, Norvegia, Palestina (Cisgiordania e Striscia di Gaza), Perù, Serbia, Svizzera, Tunisia, Turchia. E’ possibile consultare gli accordi conclusi dall’UE al seguente indirizzo: LINK

IMPORTARE DAI PAESI IN VIA DI SVILUPPO

La UE concede ai Paesi in via di sviluppo (PVS) preferenze tariffarie generalizzate. È una concessione unilaterale, pertanto, la UE decide:

- Quali Paesi beneficiari includere;
- Quali prodotti e in che misura;
- Le regole di origine per determinare concretamente i benefici;
- Come escludere i prodotti e i Paesi divenuti troppo competitivi.

È un sistema che prevede tre regimi:

- Generale i.e. dazi ridotti rispetto a dazio della nazione più favorita;
- Esenzione daziaria su molte categorie merceologiche per i Paesi che lottano per l’affermazione di regimi di buon governo, che hanno ratificato le convenzioni ILO sui diritti del lavoro;
- Regime «duty free, quota free» per sempre per i Paesi Meno Avanzati PMA (escluse le armi);
- NB: dal 1 gennaio 2014 lo schema SPG rimane a tre regimi ma con cambiamenti sostanziali.

paesi spg

PROCEDURA PER L’ATTRIBUZIONE DELLO “STATUS” DI ESPORTATORE AUTORIZZATO

Dopo aver analizzato la pratica, l’Ufficio delle Dogane predisporrà l’effettuazione di un sopralluogo presso la sede amministrativa del richiedente al fine di verificare:

- la frequenza delle esportazioni (tale requisito non viene accertato per le esportazioni verso la Corea del Sud);
- che l’esportatore sia in grado di fornire garanzie soddisfacenti per l’accertamento del carattere originario dei prodotti *
- conosca le regole dell’origine e sia in grado, in ogni momento, di mostrare tutti i documenti giustificativi dell’origine (dichiarazione dei fornitori, schede di lavorazione ecc..);
- che le scritture contabili, ovvero la contabilità materie per i produttori e la gestione dei flussi contabili per i commercianti, consentano una completa tracciabilità delle operazioni.

* art. 90 e 117 c.1 del Reg.(CE) n.2454/93

LA CONSERVAZIONE DELLE PROVE DI ORIGINE E LE SANZIONI

Il fornitore che compila una dichiarazione è tenuto a conservare, per almeno tre anni, (5 anni per le esportazioni in Corea del Sud) tutte le prove documentali che attestano l’esattezza della dichiarazione rilasciata. L’agenzia delle Dogane può disporre verifiche in materia di origine sia all’atto dell’espletamento delle formalità di importazione e/o esportazione sia “a posteriori” (fino ad un periodo massimo di tre anni). L’Agenzia delle Dogane può disporre una verifica sui documenti comprovanti l’origine delle merci per semplice “sondaggio” (verifica a campione).

FALSA DICHIARAZIONE E SANZIONI

La presentazione in Dogana, all’atto dell’importazione da Paesi extracomunitari, di un certificato di origine preferenziale Eur1 o Form A non veritiero comporta automaticamente l’annullamento dei benefici daziari e la conseguente applicazione dei dazi “pieni” all’importazione, oltre l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 303 del Testo Unico delle Leggi Doganali, che prevede sanzioni da 1 a 10 volte i diritti evasi.
La presentazione all’export di certificati Eur1 non veritieri, se accertati essere tali successivamente alla loro consegna in Dogana, comporta la segnalazione alla Procura della Repubblica dell’esportatore italiano con l’accusa di falsa dichiarazione di origine (art. 517 del Codice Penale).

CONTENZIOSO DOGANALE

Col termine “contenzioso”, si è soliti indicare l’attività amministrativa e/o giudiziale volta a dirimere le controversie sorte tra due o più soggetti in conflitto tra loro. Per “contenzioso doganale”, dunque, dovrà intendersi tutta l’attività amministrativa e giudiziale volta alla risoluzione delle controversie insorte tra gli operatori del settore e le autorità doganali in caso di contestazione di violazioni della normativa doganale comunitaria e nazionale. Tale attività si articola in due fasi, una amministrativa e una giudiziaria (eventuale).

PER MAGGIORI INFORMAZIONI IN MERITO ALL’ORIGINE DELLE MERCI O PER UN CONSULTO GRATUITO “SCRIVI UNA DOMANDA” NELLA SEZIONE “L’ESPERTO RISPONDE” O CONTATTACI VIA MAIL AL LINK SOTTO

contact IBS by mail

Manuale Import Export – Glossario Dogane

Manuale Import Export – Glossario Dogane

glossario terminologia doganale ambito dogane

Glossario Dogane, Manuale con la terminologia Doganale

AEO (Operatore Economico Autorizzato – Authorized Economic Operator ): sono gli operatori che, richiedono all’autorità doganale competente di valutare il proprio grado di affidabilità nella sezione di catena logistica in cui operano. A seguito di una verifica possono vedersi accordato lo status di Operatore Economico Autorizzato Regolamenti CE 648/2005 e 1875/2006. La certificazione e lo status consentono vantaggi nelle operazioni doganali.

ATR: certificato utilizzato negli scambi tra Unione europea e Turchia, rilasciato dall’autorità doganale, attesta la c.d. posizione di libera pratica della merce. Da non confondersi con il certificato di origine preferenziale.

Air waybill: documento di trasporto aereo compilato in tutte le sue parti dalla compagnia aerea (vettore) dietro istruzioni del mittente.

Bill of lading (B/L): documento di trasporto marittimo (polizza di carico), perfeziona il contratto di trasporto marittimo, viene rilasciato dal vettore al caricatore, all’atto dell’imbarco sulla nave.

Bolletta doganale: documento cartaceo oppure telematico su cui viene resa la dichiarazione doganale, ossia la dichiarazione attraverso la quale il soggetto che movimenta merci da e/o per l’estero (o anche terzi per suo conto) comunica alle autorità doganali che tipo di operazione sta attuando (importazione temporanea o definitiva, esportazione temporanea o definitiva, introduzione a magazzino doganale, immissione in libera pratica, ecc.) e si impegna al pagamento dei diritti doganali dovuti. Viene redatta su formulario DAU (Documento Amministrativo Unico) come previsto agli Allegati 34 e seguenti del Reg. CE 2454/93 (DAC – Disposizioni di Applicazione del Codice).

Cad: centro assistenza doganale.

Carnet ATA (Temporary Admission – Admission Temporaire): derivante dalle parole inglesi e francesi Temporary Admission e Admission Temporaire; si agevola il movimento di merci mediante la semplificazione delle formalità alla dogana e la riduzione degli oneri per gli operatori. Si attua attraverso la sostituzione della normale documentazione doganale con i cd. Carnet ATA.

Carnet Tir: documento di garanzia speciale al quale viene vincolato il traffico di merci su strada a livello internazionale; consente ad un autoveicolo di arrivare a destinazione in uno stato terzo senza visti doganali negli Stati membri attraversati.

Cauzione: è una garanzia da prestare presso l’ufficio doganale interessato, per operazioni doganali con regimi sospensivi e/o economici, per un valore economico pari ai diritti che graverebbero sulla merce nel caso si trattasse di una operazione definitiva.

Certificato di analisi: sulla merce destinata ad essere esportata o importata, si tratta di un certificato rilasciato da uno dei laboratori chimici della dogana a seguito di un prelievo di campione in sestuplo effettuato dalla dogana competente in sede di visita.

CIM (Convenzione Internazionale Merci): è una convenzione di diritto pubblico collettivo internazionale. Regola i trasporti ferroviari tra vari stati; le nazioni che lega si impegnano a fare rispettare le clausole della convenzione nei rispettivi territori mediante apposita legge di ratifica.

Circuito doganale: locali e area destinati dalla dogana all’espletamento delle operazioni doganali.

Codice Doganale Comunitario (CDC) Regolamento CEE 2913/92, nuovo CDC Regolamento CE 450/08: è il Regolamento comunitario nel quale è presente tutta la normativa doganale, armonizzata e coordinata, con la sola eccezione del sistema sanzionatorio che è escluso.

CMR (lettera di vettura): lettera di vettura internazionale relativa al trasporto di merci su strada; convention relative au contract de transport international de marchandises par route.

DAU (Documento Amministrativo Unico): è il formulario unico che secondo la normativa comunitaria, viene utilizzato in tutti i casi in cui si faccia riferimento a una dichiarazione di importazione, esportazione o di vincolo ad altro regime doganale, compreso il regime di transito comunitario.

DAE (Documento Accompagnamento Esportazione): è il formulario rilasciato dall’ufficio di esportazione che ha il compito di scortare la merce fino all’ufficio doganale di uscita dalla Comunità; cui ufficio va presentato al fine di appurare l’operazione e anche per inserire nel sistema AIDA il tutto in modo da chiudere il movimento. Questo si rende necessario anche per l’ottenimento del c.d. “visto uscire” ai fini Iva.

Dazi all’importazione: sono i dazi doganali insieme alle tasse di effetto equivalente, e alle altre tasse all’importazione previste all’interno della PAC (Politica Agricola Comunitaria) o in regimi specifici che riguardano gli scambi di talune merci, ottenute dalla lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli.

Deposito doganale: si configura così qualunque luogo autorizzato dalle autorità doganali e sottoposto al controllo, dove le merci possono essere stoccate / immagazzinate alle condizioni stabilite dalla normativa vigente.

Documento di trasporto (DDT): è il documento che comprova il trasporto della merce dal luogo identificato come di “carico” sino alla destinazione finale; è differenziato a seconda del tipo di vettore utilizzato.

EFTA (European Free Trade Association): è una organizzazione intergovernativa ed una zona di libero scambio in seno all’Europa che include Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera.

EDI (Electronic Date Interchange): è un procedimento informatico che consente la sostituzione della dichiarazione scritta (DAU) mediante una trasmissione elettronica di dati strutturali in messaggi, completamente identici al contenuto delle dichiarazioni scritte originali.

EORI: il sistema EORI ha lo scopo di avere un unico codice di identificazione doganale (chiamato codice EORI) relativo all’operatore economico e riconosciuto da tutte le autorità doganali comunitarie. In Italia il codice EORI corrisponde alla partita Iva o al codice fiscale del soggetto; è sufficiente far precedere lo stesso dal codice ISO italiano IT.

Esportazione: consiste nell’espletamento di tutte le formalità doganali di esportazione, a cui segue l’uscita dei prodotti dal territorio doganale comunitario.

Esportazione definitiva: invio di merci comunitarie al di là del territorio doganale della Comunità Europea in via definitiva.

Esportazione temporanea: è l’operazione doganale che consente all’esportatore di inviare dei beni all’estero in assenza di una compravendita, per partecipazione a manifestazioni fieristiche, a scopo di riparazione, in conto visione, o per eventi sportivi, per tentata vendita, altro. E’ necessario far richiesta dell’autorizzazione presso l’Ufficio doganale territorialmente competente in relazione alla residenza dell’istante, fornendo altresì tutti i documenti che attestino la motivazione della richiesta, comunicando inoltre le operazioni che si intende porre in essere all’estero e il periodo di tempo necessario. Una alternativa più rapida e agevole consiste nella richiesta di Carnet ATA, sempre che il Paese in cui si desidera spedire i beni abbia aderito alla Convenzione ATA e sia inclusa il tipo di operazione da porre in essere.

EUR.1: è il certificato rilasciato dalle autorità doganali della EU e dalle autorità dei Paesi terzi con i quali la l’Unione Europea ha siglato accordi commerciali e doganali, al fine di certificare la c.d. origine preferenziale dei beni ed ottenere così un trattamento tariffario agevolato.

Immissione in libera pratica: è il regime doganale che attraverso il pagamento dei dazi doganali e il completo assolvimento delle misure di politica commerciale e di fiscalità locale, determina la libera circolazione della merce estera nel territorio EU, sottoponendola esclusivamente ai soli vincoli fiscali.

Importazione: consiste nell’espletamento di tutte le formalità doganali di importazione, dopo l’introduzione della merce all’interno del territorio doganale della Comunità Europea.

Importazione definitiva: è il regime tramite il quale vi è l’introduzione definitiva della merce nello Stato Membro dell’Unione Europea, previo pagamento di diritti doganali e l’assolvimento di tutte le formalità stabilite.

Importazione temporanea: è l’operazione doganale che permette l’introduzione temporanea delle merci nel territorio comunitario a scopo di partecipazione a manifestazioni fieristiche, sportive, in conto visione, per riparazione merce, per tentata vendita, ecc. Deve essere richiesta preventivamente la autorizzazione all’Ufficio doganale territorialmente competente in relazione alla residenza dell’istante, pertanto fornendo la documentazione che giustifichi il motivo della richiesta, comunicando il dettaglio delle operazioni che si intendono attuare ed il periodo di tempo necessario. Anche in questo caso è possibile l’utilizzo del Carnet ATA.

Lettera CIM (L/V): è il documento di trasporto ferroviario compilato in caso di spedizione ferroviaria.

Lettera di vettura (CMR): è il documento base che regolamenta il contratto di trasporto stradale stipulato in ottemperanza della Convention relative au contrat de trasport international de marchandises par route.

MRN (Movement Reference Number): è il numero identificativo delle operazioni doganali di esportazione o di esportazione abbinata a transito. L’MRN identifica in modo univoco, ogni operazione ed è fondamentale che l’operatore commerciale ne venga in possesso per poter verificare l’effettiva uscita della merce dal territorio doganale della Comunità Europea ed attestarne quindi la non imponibilità fiscale ai fini Iva.

Nazionalizzazione: è il processo di equiparazione delle merci estere che sono state definitivamente importate, a quelle nazionali, agli effetti della legge doganale dello stato in questione.

Nomenclatura combinata (NC): è la nomenclatura della merce a otto cifre, che comprende circa 9500 voci con le relative aliquote daziarie; L’NC costituisce la base di partenza per la determinazione della TARIC a 12 cifre.

NCTS (New Computerized Transit System): sistema informatizzato attraverso il quale tutti i movimenti di merci possono essere gestiti per via telematica e dunque non tramite la presentazione delle dichiarazioni presso le competenti dogane. Favorirà quando entrerà pienamente in funzione, la semplificazione e l’unificazione delle procedure di transito tra l’Unione e Paesi Efta e Visegrad (Rep. Ceca, Polonia, Slovacchia, Ungheria) con il miglioramento della circolazione dei beni, una più efficace attività preventiva di antifrode, un forte snellimento dei servizi, ed una sensibile riduzione dei costi.

Origine Comunitaria: serve per definire quando un prodotto può essere considerato originario della Comunità ossia se è interamente ottenuto nell’UE o se l’ultima trasformazione o la lavorazione sostanziale sono avvenute nella Comunità conformemente agli artt. 23 o 24 del Reg. CEE 2913/92.

Pallets: sono piattaforme di carico e scarico aventi lo scopo di agevolare le operazioni di manipolazione o handling delle merci nelle varie tipologie di trasporto e di eliminare, quando è possibile, l’uso di un imballaggio esterno.

Perfezionamento attivo: è il regime doganale della importazione temporanea per lavorazione di merci o semilavorati da riesportare successivamente sotto forma di prodotti finiti.

Perfezionamento passivo: è il regime doganale della esportazione temporanea per la lavorazione di merci che devono essere poi reimportate successivamente sotto forma di prodotti finiti.

Posizione doganale delle merci: è il termine che si usa per indicare se si tratti o meno di merci comunitarie.

Prodotti di base: sono i prodotti destinati all’esportazione prima dell’attività di trasformazione che li rende prodotti trasformati o merci; le merci destinate all’esportazione previa trasformazione, altrettanto sono classificate come prodotti di base.

Prodotti trasformati: sono i prodotti ottenuti dalla lavorazione e trasformazione di prodotti di base e ai quali si applichi una restituzione all’esportazione.

Procedura semplificata di accertamento: possono usufruirne imprese commerciali industriali, e agricole, private e pubbliche, le cui attività ricadono nell’art. 2195 C.C. E’ il particolare regime che permette l’esonero della presentazione della merce in dogana, con la sostituzione dei controlli fisici, con controlli amministrativi indiretti, basandosi sulle scritture e sulla contabilità aziendale che l’impresa è tenuta a rendere visibili agli organi doganali;

Regime doganale: è il termine che stabilisce il tipo di dichiarazione e bolletta doganale a cui verranno vincolate le merci. Tipologie più frequenti: Esportazione, Transito, Deposito doganale, Immissione in libera pratica, Perfezionamento attivo, Perfezionamento passivo, Trasformazione sotto controllo doganale, Ammissione temporanea.

Reintroduzione in franchigia: è il regime attraverso il quale le merci appartenenti al territorio doganale EU, esportate definitivamente, possono essere introdotte nel territorio dell’Unione, senza il pagamento dei dazi all’importazione (franchigia), a condizione che le merci in oggetto, siano comunitarie (e sia comprovata la loro origine), e che non vi sia stata alcuna trasformazione; l’operazione deve avvenire entro i tre anni dalla data di esportazione definitiva.

Ri-confezionamento: è un modalità di manipolazione delle merci, trattasi nello specifico di una delle c.d. operazioni minime, sempre insufficiente al cambiamento di origine dei beni manipolati e consentita previa presentazione di opportuna istanza per l’ottenimento della relativa autorizzazione, per merci che si trovino ancora sotto vincolo doganale. È possibile che sia effettuato il riconfezionamento all’interno di depositi o spazi doganali pubblici o privati, o in magazzini di temporanea custodia o in depositi fiscali Iva / accise.

SA (Sistema Armonizzato delle tariffe doganali): è la sigla che identifica una convenzione stipulata da numerosi Paesi in merito alla armonizzazione delle tariffe doganali.

SEE: è lo spazio economico Europeo costituito da Unione europea + Norvegia, Islanda, Liechtenstein.

Spazi doganali: sono tutti i locali in cui funziona un qualunque servizio doganale e tutte le aeree nelle quali la dogana esercita temporaneamente e permanentemente la vigilanza ed il controllo; si riferisce anche a stabilimenti industriali, magazzini di spedizionieri all’interno dei quali si trovano i funzionari doganali per adempiere alle operazioni doganali.

Spedizioniere doganale: è la persona fisica, iscritta nell’apposito albo, e abilitata alla professione di rappresentanza di terzi, nei confronti della autorità doganale.

T 1 : è il simbolo che indica la spedizione effettuata in regime di transito comunitario esterno e si riferisce al movimento delle merci, che non sono originarie o in libera pratica nella Comunità Europea: sono merci di paesi terzi che non sono state ancora nazionalizzate in uno degli Stati membri, oppure che debbono transitare attraverso il territorio della CE, per essere poi successivamente esportate verso Paesi terzi.

T 2: è il simbolo che indica la spedizione effettuata in regime di transito comunitario interno e si riferisce al movimento delle merci, che sono in libera pratica oppure in libera circolazione nei paesi della Comunità Europea, qualora venga attraversato uno Stato terzo.

TARIC (Tariffa Integrata Comunitaria): sistema di classificazione delle merci interamente numerico, attraverso il quale le merci sono identificate con un codice a 10 cifre, al quale corrisponde in definitiva un’aliquota daziaria. La TARIC è utilizzata da tutti i Paesi membri dell’EU ed è obbligatoria.

Territorio doganale comunitario: è il territorio in cui si applica il Codice Doganale Comunitario, non coincide con la somma dei territori, su cui esercitano la sovranità i singoli Stati membri, essendo previste alcune esclusioni di zone che appartengono ai vari territori nazionali; di contro tuttavia ci sono anche alcune inclusioni di territori che non fanno parte degli Stati membri dell’EU. Nel territorio doganale comunitario è applicata obbligatoriamente e in modo uniforme, la normativa doganale comunitaria.

TIR: è l’acronimo di transports Internationaux Routiers.

Titolo di esportazione (Agrex): sono i certificati di esportazione che sono rilasciati dal Ministero dello Sviluppo Economico, che autorizza l’esportazione di prodotti di natura agricola, verso paesi terzi durante il suo periodo di validità. Se sono prefissati, vanno a determinare l’aliquota di restituzione, da applicare nel caso della restituzione all’esportazione.

Trasformazione sotto controllo doganale: è il regime che permette di utilizzare all’interno del territorio doganale della Comunità, delle merci non comunitarie, per sottoporle ad operazioni che ne modificano la specie e lo stato, tuttavia senza che queste merci siano soggette a dazi, all’importazione e anche alle misure di politica commerciale. Successivamente è consentito immettere in libera pratica, dopo il pagamento dei dazi all’importazione, i prodotti risultanti da tali operazioni (ossia i prodotti trasformati).

Trasporto (contratto): è il contratto mediante il quale una parte, denominata vettore, si obbliga a trasferire dei beni da un luogo designato ad un altro, entro un determinato tempo concordato nel contratto e dietro pagamento di un corrispettivo; il vettore effettua il trasporto, per conto di una persona (il mittente) e si obbliga a consegnare le merci ad altra persona (il destinatario).

Trasporto combinato: è il trasporto operato attraverso più vettori di diverso tipo.

Trasporto intermodale: è il sistema di trasporto che coinvolge due o più modalità di trasporto differenti senza dover ricorrere a delle rotture di carico, nel passaggio tra un mezzo di trasporto e l’altro.

Trasporto multimodale: è il ricorso coordinato a più mezzi di trasporto, per effettuare il trasferimento dei beni dal punto di partenza, alla destinazione finale.

Visto uscire dalla Comunità: è l’attestazione apposta dagli uffici doganali competenti e comprovante l’uscita dei beni dalla Comunità Europea via terra. Oggi è riferibile al c.d. appuramento attestato dal risultato di uscita, liberamente consultabile sul sito http://www.agenziadogane.it dell’Agenzia delle Dogane.
(selezionare: L’operatore economico/e-customs AIDA/AES – Automated Export System)

Zona / Deposito franco (CDC Regolamento CE 450/08): sono porzioni fisiche di territorio delle dogane all’interno della Comunità Europea (aree coperte e / o scoperte, magazzini, ecc.), nelle quali le merci non comunitarie, per via dell’applicazione dei dazi e delle misure di politica commerciale in importazione, sono assimilate a merci non situate fisicamente nel territorio doganale della Comunità Europea, purché le merci non siano immesse in libera pratica oppure assoggettate ad un diverso regime doganale, né consumate o utilizzate in condizioni differenti da quelle previste dalla normativa vigente.