Consulenza Legale – Cenni di Contrattualistica Internazionale

Consulenza Legale – Cenni di Contrattualistica Internazionale

contratto

Consulenza Legale: negli scambi internazionali, perché è cruciale dotarsi di un contratto ben redatto?

In una fase iniziale di una start-up o di un progetto su estero, c’è grande motivazione e slancio, tuttavia quando ci si trova ad un certo punto della attività economica, con posizioni non più allineate nei confronti della controparte; ebbene in quei momenti, avere un contratto che identifichi in modo chiaro responsabilità e vincoli e sia stato costruito per tutelare i propri interessi, è vitale per la sostenibilità e sopravvivenza dell’Impresa.

Innanzitutto cosa si intende per contratto internazionale?

Il Contratto è lo strumento giuridico principale mediante il quale si svolge la circolazione della ricchezza e la regolamentazione degli scambi a livello nazionale e internazionale.

Non esiste una vera e propria definizione di Contratto Internazionale, tuttavia si intendono tali tutti i contratti che si caratterizzano per la presenza di uno o più elementi di estraneità rispetto all’ordinamento giuridico, dal cui punto di vista ci si pone nell’esamina degli aspetti che caratterizzano la struttura:

1. nazionalità delle parti;

2. sede d’affari di ciascuna parte;

3. luogo di conclusione del contratto;

4. luogo di esecuzione del contratto;

5. luogo in cui si trova il bene oggetto del contratto;

6. la moneta di pagamento;

7. il luogo di pagamento.

Contratto orale o scritto ?

Il contratto orale è vincolante, genera problemi probatori, alcune clausole fondamentali necessitano di forma scritta, dunque è altamente consigliata la forma scritta.

In che lingua scrivere il contratto ?

Si può redigere il contratto in più lingue, tuttavia per evitare l’impasse in caso di controversia per via di differenti posizioni interpretative su qualche clausola, é necessario introdurre nel contratto delle clausole contrattuali che stabiliscano quale sia la versione linguistica ufficiale e quale prevarrà rispetto all’altra, in caso di controversia.

Qual’è la legge applicabile al contratto?

Il contratto “è legge tra le parti”. Nell’ambito di un rapporto contrattuale internazionale è necessario individuare la legge applicabile al contratto; essa deve essere chiaramente espressa o deve risultare dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze.

Questo deve avvenire al momento della conclusione del contratto, salva comunque la possibilità per le parti di convenire in qualsiasi momento una legge diversa da quella che regolava il contratto in precedenza.

Nel caso di contratti di agenzia, e relativo trattamento economico dell’agente in fase di risoluzione del contratto, ad esempio, la legge applicabile è sostanziale poiché a volte ci sono differenze significative tra i vari ordinamenti e se l’agente ha operato per svariati anni producendo fatturati considerevoli l’impatto per il proponente obbligato a versare importi ragguardevoli, potrebbe essere devastante.

In caso non sia identificata o non si evinca in modo chiaro la legge applicabile, per i paesi che aderiscono al Regolamento ROMA I, l’articolo 4 del regolamento sulla scelta della legge o in caso di conflitto stabilisce che: “il contratto è regolato dalla legge del Paese con il quale presenta il collegamento più stretto”.

In caso contrario, ossia per paesi non aderenti al regolamento, le norme di diritto internazionale privato hanno lo scopo di individuare la legge applicabile alle situazioni giuridiche caratterizzate da internazionalità.

Qual è il giudice competente a conoscere il merito della controversia insorta tra le parti in relazione ad un contratto internazionale?

Altra problematica di rilevante importanza che investe i contratti internazionali è la giurisdizione competente.

Non sempre avere il giudice competente nel proprio paese rappresenta la migliore soluzione, a volte per l’assenza di una convenzione bilaterale di applicazione della sentenze nel paese estero in una fase successiva; altre volte per gli elevati costi o lentezza della macchina giuridica è meglio scegliere il giudice competente nello stato della controparte o di uno stato terzo.

Tutto dipende dagli interessi e dagli asset che si intendono tutelare, da una analisi degli scenari attesi rispetto al business, dalla normativa in evoluzione, a livello comunitario e globale.

In merito alla Giurisdizione, per i paesi aderenti, vi è il Regolamento CE 44/ 2001, che ha sostituito la Convenzione di Bruxelles del 1968, e disciplina la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

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