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Manuale Import Export – Spedizione e consegna merce

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Manuale Import Export – Spedizione e consegna merce

LA CONSEGNA E LA QUALITA’ DELLA MERCE

Il buon esito dell’operazione commerciale prevede che l’imprenditore italiano venda all’estero prestando attenzione alla definizione contrattuale delle sue principali obbligazioni in merito alla consegna della merce e alla qualità della merce.

In caso contrario, il venditore italiano potrebbe andare incontro a maggiori probabilità di contestazione della fornitura, più o meno fondate o a volte persino pretestuose, ma che molto spesso mettono a rischio il pagamento del prezzo concordato, oltre a causare pericolose responsabilità per danni.

Anche l’imprenditore italiano che compra dall’estero, deve curare gli aspetti contrattuali della consegna e qualità della merce. In caso contrario il rischio è di ricevere merce non conforme o danneggiata durante il trasporto, senza potersi successivamente rivalere sul fornitore per i danni subiti, e senza neppure ottenere la restituzione della somma pattuita, o nel caso in cui non sia già stato effettuato, potersi liberare dall’obbligo di pagamento. Quindi, l’accorta organizzazione degli aspetti relativi alla consegna e alla qualità della merce sono fondamentali sia per chi vende, sia per chi compra all’estero. L’aspetto del pagamento, è connesso anche alla fase di recupero del credito.

LA CONSEGNA DELLA MERCE

La vendita internazionale implica il trasporto lungo percorsi estesi e a volte complessi che richiedono la movimentazione delle merci con mezzi di varia natura e l’intervento di vari soggetti. Si tratta quindi di un’operazione complessa che comporta rischi elevati per la merce nonché per le operazioni commerciali / produttive. La merce rischia di subire danni, furti o di arrivare a destino in ritardo, e questo può causare problemi al compratore, che necessita della merce per impiegarla nel proprio processo produttivo o rivenderla a terzi.
Su quali soggetti ricadono i rischi legati al trasporto ? L’imprenditore italiano può disinteressarsi di questi problemi e, se vende, pretendere il pagamento concordato o, se compra, farsi indennizzare dal venditore straniero ?
Per limitare i rischi è importante che l’imprenditore si preoccupi di organizzare contrattualmente gli aspetti più rilevanti relativi al trasporto della merce, secondo le due variabili, dello spazio e del tempo, ossia:
• il luogo della consegna;
• il tempo della consegna.

E’ utile prima fare riferimento a due soggetti, terzi rispetto al contratto di vendita, ma che tuttavia entrano in rapporti talvolta contrattuali (con il venditore o con il compratore) e che rivestono un ruolo molto importante nella consegna: il vettore e lo spedizioniere. Per la consegna della merce all’estero, l’imprenditore italiano può trovarsi a concludere:
• un contratto di trasporto; (vettore)
• un contratto di spedizione (spedizioniere).

Il contratto di trasporto, secondo la normative italiana art. 1678 e seguenti del codice civile, prevede che il vettore si obbliga a trasferire a destinazione (con propri o altrui mezzi) le merci, assumendosi la responsabilità per danni derivanti da suoi inadempimenti (ritardi rispetto ai tempi di riconsegna pattuiti, perdita, danneggiamento della merce) a meno che gli eventi verificatisi non gli siano imputabili, esempio avaria della merce dovuta al caso fortuito o a vizi dell’imballaggio.

Diversamente, nel contratto di spedizione disciplinato dall’art. 1737 e seguenti del codice civile, lo spedizioniere assume esclusivamente l’obbligo di concludere con soggetti terzi (in nome proprio e per conto dell’imprenditore che ha dato l’incarico) il contratto di trasporto e compiere le operazioni accessorie (esempio il pagamento dei dazi doganali).

IL LUOGO DI CONSEGNA DELLA MERCE

Il luogo di consegna per una fornitura internazionale viene spesso determinato, in base ai costi del trasporto, i quali, a loro volta, influiscono sulla determinazione del prezzo di vendita. Data la complessità delle operazioni collegate alla consegna della merce nella vendita internazionale, ci sono aspetti rilevanti da considerare.
Primo fra tutti, il rischio di perdita della merce, per furto o per circostanze che ne determinino la distruzione, o il rischio di danneggiamento. Su quale delle due parti ricade questo rischio della vendita internazionale?
Inoltre in merito agli oneri connessi alla consegna nella vendita internazionale: quale parte, venditore o compratore, è responsabile per tutte le attività necessarie, quali la negoziazione, la stipulazione dei vari contratti (trasporto o spedizione, assicurazione) o l’espletamento delle pratiche in dogana?

GLI INCOTERMS

Una valida risposta al problema della regolamentazione dei complessi aspetti delle responsabilità e rischi nella pratica del commercio internazionale, arriva con i termini di resa che hanno costituito oggetto di codifica come nel caso della raccolta elaborata della Camera di commercio internazionale di Parigi (CCI), denominata INCOTERMS, molto utilizzata a livello mondiale, oggi giunta all’edizione 2010.

Gli INCOTERMS servono dunque a determinare il luogo di consegna, a suddividere con precisione tra le parti, tramite un contratto internazionale di vendita, gli aspetti più rilevanti inerenti la consegna della merce, ossia:
• oneri (chi deve fare cosa, chi deve stipulare contratti, espletare formalità);
• costi (chi deve pagare il prezzo dei contratti, i dazi doganali);
• rischi (su chi ricade la responsabilità per le conseguenze di perdita o danneggiamento della merce).

Nei contratti più complessi, è possibile pattuire alcune deroghe alla clausole che compongono l’INCOTERM scelto tra le parti, qualora sia necessaria qualche variante. È tuttavia importante non intervenire in modo da snaturare l’INCOTERM in questione, per non perdere il vantaggio di certezza e prevedibilità che si desidera con il loro utilizzo.

Gli obblighi delle parti che derivano dall’INCOTERM hanno un’importante influenza su aspetti del contratto, innanzitutto sulla modalità di pagamento.

La scelta del termine di resa, e del luogo di consegna, può influire, nell’UE, su di un altro aspetto del contratto internazionale di vendita: la determinazione del giudice competente per la risoluzione di eventuali controversie che derivino dal contratto.

Il Regolamento CE 44/2001 riguardante la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, chiarisce che, nei casi in cui le parti di un contratto internazionale di vendita non abbiano stabilito il tribunale competente per la risoluzione delle eventuali controversie, tale variabile si può determinare in riferimento al luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati, in base a quanto previsto dal contratto.

IL TEMPO DI CONSEGNA

In merito al termine di consegna, gli obiettivi dell’impresa italiana, se vende all’estero o se compra dall’estero, possono rivelarsi opposti.

Il venditore italiano può concordare con il cliente straniero, che il termine di consegna non sia vincolante e stabilire che, in caso di ritardo, la sua responsabilità sia limitata ad un ammontare limitato e predeterminato, escludendo il rischio che il compratore possa, per causa del ritardo del venditore, ritardare il pagamento, chiedendo il risarcimento dei danni subiti oppure la risoluzione del contratto.

Differenti gli obiettivi dell’impresa italiana che compra dall’estero.

Il compratore italiano può infatti concordare che il termine di consegna sia tassativo e prevedere, una sanzione immediata per l’inadempimento del venditore straniero, oltre a garantirsi il diritto di essere indennizzato dei danni subiti o chiedere la risoluzione del contratto.

LA QUALITA’ DELLA MERCE

Quando la merce consegnata è difettosa?

La merce consegnata dal venditore all’acquirente deve essere conforme per qualità, tipo, quantità, a quanto pattuito nel contratto internazionale di vendita e confezionata / imballata secondo le modalità concordate contrattualmente (art. 35 della Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di beni mobili, Convenzione di Vienna, ratificata con la Legge 765/1985 dall’Italia).

Salvo diversi accordi fra le parti, si considera non conforme (art. 35 della Convenzione di Vienna) la merce che:

• non risulti idonea all’uso cui viene destinata la merce dello stesso tipo;
• non sia idonea all’uso specifico che sia stato, espressamente o implicitamente, portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto;
• sia difforme da eventuali campioni o modelli forniti in precedenza;
• non sia correttamente imballata o confezionata secondo i criteri usuali per la merce dello stesso tipo (oppure in maniera adatta a conservarla e proteggerla).

Quanto dura la garanzia?

Quali sono i diritti del compratore e che obblighi ha invece il venditore in caso di merci che risultino difettose? Cosa devono fare il compratore e il venditore in caso di merci difettose?
Le condizioni della garanzia possono essere concordate liberamente tra le parti, almeno tra venditori / compratori professionisti (imprenditori che vendono ai consumatori, devono invece osservare, nei rapporti con il consumatore, alcune norme di legge di carattere inderogabile).

In assenza di diverse previsioni contrattuali, la Convenzione di Vienna stabilisce che, nel caso di difetti della merce, ai sensi dell’art. 46, il compratore possa:
• chiedere al venditore che gli venga consegna della merce sostitutiva, a condizione che il difetto di conformità costituisca inadempimento essenziale (cagioni al compratore un danno tale da privarlo nella sostanza di ciò che egli aveva diritto di attendersi dal contratto, art. 25);
• chiedere la riparazione al venditore delle merci difettose, sempre che ciò sia ragionevole, tenuto conto delle circostanze;
• far valere il diritto al risarcimento del danno subito(art. 47).
La richiesta di sostituzione o di riparazione deve essere effettuata insieme alla denuncia dei difetti entro un termine ragionevole.

LA SICUREZZA DEI PRODOTTI

In merito alla sicurezza dei prodotti, con attenzione anche all’aspetto della contrattualistica internazionale e al ruolo dei soggetti coinvolti (produttori, distributori, clienti finali), si segnala, nell’ambito dell’Unione europea, la guida “Sicurezza dei prodotti e marcatura CE”.

Consulenza Dogane – Incoterms 2010

Consulenza Dogane – Incoterms 2010

supply chain - incoterm 2010

Cosa sono gli INCOTERMS o International Commercial Terms ?

Sono regole elaborate dalla camera di commercio internazionale per individuare responsabilità, spese e rischi collegati alla consegna delle merci nei contratti di compravendita internazionale.
Questo determina oltre alle spese una diversa organizzazione della spedizione e una maggiore o minore assunzione dei rischi dovuti al trasporto.

Elenco IN.CO.TERMS suddivisi in 2 gruppi:

Primo Gruppo Incoterms:

I 7 Incoterms che possono essere utilizzate indipendentemente dal modo di trasporto scelto:

- EXW – Ex Works – Franco Fabbrica
- FCA – Free Carrier – Franco Vettore
- CPT – Carriage Paid To – Trasporto pagato fino a
- CIP – Carriage Insurance Paid – Trasporto e assicurazione pagati fino a
- DAT – Delivered At Terminal – consegnato al terminale ma non sdoganato
- DAP – Delivered At Place – consegnato al luogo di destinazione non sdoganato
- DDP – Delivered Duty Paid – consegnato al luogo di destinazione sdoganato.

- EXW – Ex Works – Franco Fabbrica
Il venditore effettua la consegna mettendo la merce a disposizione del comparatore nei propri locali o in altro luogo convenuto ( stabilimento, fabbrica o magazzino ).

- FCA – Free Carrier – Franco Vettore
Franco vettore significa che il venditore effettua la consegna rimettendo la merce al vettore o ad altra persona designata dal compratore nei propri locali o in altro luogo convenuto.

- CPT – Carriage Paid To – Trasporto pagato fino a
Trasporto pagato fino a significa che il venditore effettua la consegna rimettendo la merce al compratore in un luogo concordato e che il venditore deve sopportare le spese necessarie per l’invio fino al luogo di destinazione convenuto.

- CIP – Carriage Insurance Paid - Trasporto e assicurazione pagati fino a
Trasporto e assicurazione pagati fino a significa che il venditore effettua la consegna rimettendo la merce al vettore in un luogo concordato e che il venditore oltre a sopportare le spese necessarie per l’invio della merce provvede anche ad una copertura assicurativa contro il rischio di perdita o danno della merce durante il trasporto.

- DAT – Delivered At Terminal – consegnato al terminale ma non sdoganato
Reso al terminal significa che il venditore effettua la consegna mettendo la merce a disposizione del compratore al terminal convenuto nel porto o luogo di destinazione concordato. Sostituisce il precedente DDU (Delivered Duty Unpaid) e chiarisce un punto lacunoso del precedente inconterm stabilendo che le spese di magazzinaggio maturate a destino e il costo dell’operazione doganale a destino sono a carico del compratore.

- DAP – Delivered At Place - consegnato al luogo di destinazione non sdoganato
Reso al luogo di destinazione significa che il venditore effettua la consegna mettendo la merce a disposizione del compratore pronta per la scaricazione nel luogo di destinazione. Anche il DAP sostituisce il DDU.

- DDP – Delivered Duty Paid – consegnato al luogo di destinazione sdoganato
Reso sdoganato significa che il venditore effettua la consegna mettendo la merce a disposizione del compratore pronta per la scaricazione nel luogo di destinazione convenuto. Il venditore sopporta tutte le spese connesse al trasporto compresi il costo dell’operazione doganale, i diritti doganali e le tasse di importazione a destino. Questa resa determina il livello massimo di obbligazione da parte del venditore.

Secondo gruppo Incoterms:

Questo gruppo include 4 regole il cui punto di consegna ed il luogo fino al quale le merci vengono trasportate sono entrambe porti, per questo motivo possono essere utilizzate solo se una parte del trasporto avviene via mare:

- FAS – Free Alongside Ship – Franco Lungo a bordo
- FOB – Free On Board – Franco a bordo
- CFR – Cost And Freight – Costo e nolo
- CIF – Cost Insurance and Freight – Costo, assicurazione e nolo.

- FAS – Free Alongside Ship – Franco Lungo a bordo
Significa che il venditore effettua la consegna mettendo la merce a sottobordo della nave ( es. su una banchina ) designata dal compratore nel porto di imbarco. Se la merce è containerizzata la regola FAS risulta inappropriata.

- FOB – Free On Board – Franco a bordo
Franco a bordo significa che il venditore effettua la consegna mettendo la merce a bordo della nave designata dal compratore nel porto di imbarco convenuto.

- CFR – Cost And Freight – Costo e nolo
Costo e nolo significa che il venditore effettua la consegna mettendo la merce a bordo della nave o procurando la merce già così consegnata fino al porto di destinazione designato e specificato.

- CIF – Cost Insurance and Freight – Costo, assicurazione e nolo.
-Significa che il venditore effettua la consegna mettendo la merce a bordo della nave o procurando la merce già così consegnata fino al porto di destinazione designato e specificato provvedendo anche ad una copertura assicurativa contro il rischio del compratore di perdita o danni alla merce durante il trasporto.

Nell’uso degli Incoterms è preferibile indicare il punto esatto al quale si riferisce il termine di resa. Questo per evitare fraintendimenti e costi non preventivati e ritardi nel trasporto Es: EXW Milano – FOB Hong Kong port – CPT Hong Kong airport.

L’assicurazione, nell’ambito del trasporto internazionale, viene attivata automaticamente e nel caso di perdita, danneggiamento o furto da diritto ad un minimo risarcimento riconosciuto. Tale copertura viene conosciuta come Assicurazione o copertura vettoriale.
Tale riconoscimento però non tiene minimamente conto del valore reale del bene trasportato ma viene calcolato sulla base del peso e della modalità di trasporto scelto ( una media di tale risarcimento si può identificare in 1 Euro per Kg ). Per maggiori garanzie è necessario stipulare una assicurazione aggiuntiva con massimali e coperture maggiori.

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