Manuale Import Export – Operazioni commerciali estero e fiere

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Manuale Import Export – Operazioni commerciali estero e fiere

LE OPERAZIONI COMMERCIALI CON L’ESTERO

I PAESI DI DESTINAZIONE / PROVENIENZA DELLE MERCI

L’impresa italiana a seconda dei Paesi di destinazione o di provenienza delle merci, dovrà considerare due casi:
• merce inviata a / proveniente da Paesi UE;
• merce inviata a / proveniente da Paesi extra – UE.

MERCE INVIATA A / RICEVUTA DA PAESI UE

A partire dal 1° gennaio 1993, viene applicata una procedura di carattere transitorio secondo la quale è prevista:
• abolizione formalità doganali negli scambi di beni tra Stati membri Unione Europea;
• sistema VIES (VAT Information Exchange System) e INTRASTAT per il controllo delle operazioni;
• principio della tassazione del Paese di destinazione dei beni;
• principio dell’origine relativamente alle operazioni con privati consumatori.

Iscrizione all’archivio VIES

L’operatore italiano che desidera porre in essere operazioni intracomunitarie (cessioni intracomunitarie di beni o acquisti intracomunitari di beni o servizi) deve verificare che il proprio numero identificativo Iva risulti iscritto nella banca dati VIES (VAT Information Exchange System), accedendo al sito dell’Agenzia delle Entrate.

Adempimenti INTRASTAT

Le novità introdotte dalle Direttive 2008/8/CE e 2008/117/CE e dalla normativa italiana di recepimento D.lgs. 18/2010 e normativa secondaria sono relative all’obbligo della presentazione degli elenchi riepilogativi (anche prestazioni di servizi effettuate in ambito comunitario) per i quali, vale la regola del Paese del committente, in merito alla territorialità.

Cessioni Intracomunitarie

La vendita di beni a imprese con sede nel territorio UE, con invio degli stessi in altro Paese UE, è definita cessione intracomunitaria. Per le cessioni intracomunitarie devono essere soddisfatti i requisiti che seguono :
• il cedente e l’acquirente devono essere entrambi operatori economici registrati ai fini Iva nei rispettivi Paesi;
• l’operazione di cessione dovrà essere a titolo oneroso;
• i beni oggetto di cessione devono essere trasportati in un altro Stato UE;

Acquisti Intracomunitari

L’acquisto di beni da imprese con sede nel territorio Unione Europea, con arrivo dei beni da altro Paese Unione Europea, è definito acquisto intracomunitario. Per un acquisto intracomunitario devono essere soddisfatti i requisiti che seguono:
• acquisto a titolo oneroso;
• trasporto / spedizione dei beni in Italia da un altro Paese Unione Europea;
• operazione tra due soggetti passivi d’imposta;

PARTECIPAZIONE A FIERE NEI PAESI UE

Se un’impresa italiana partecipa ad una fiera o manifestazione commerciale all’estero, possono presentarsi le seguenti situazioni:
• fiere e manifestazioni commerciali, con ritorno della merce nel territorio Italiano;
• fiere e manifestazioni commerciali, con attività di vendita direttamente in loco;
Nel caso di fiere e altre manifestazioni di sola esposizione, con ritorno dei prodotti in Italia, l’impresa italiana deve annotare i beni inviati sull’apposito registro di carico/scarico di cui all’art. 50, comma 5, del DL 331/1993. Per prodotti soggetti ad accisa (esempio vino / bevande alcoliche), l’impresa italiana deve svolgere anche le formalità previste ai fini delle accise; al momento del ritorno dei prodotti soggetti ad accisa, occorre appoggiare la spedizione ad un deposito autorizzato nel Paese estero con invio ad un deposito autorizzato in Italia.
Nel caso di fiere e manifestazioni commerciali, con attività di vendita in loco si adotta la seguente procedura:
- la vendita di prodotti comporta l’obbligo di apertura di una posizione Iva;
- l’impresa italiana, rispetto ai prodotti venduti durante la manifestazione, deve emettere fattura, al costo, dalla posizione Iva italiana verso quella del Paese UE di destino (operazione non imponibile, art. 41, comma 2, lettera c, del DL 331/1993);
- nel paese della manifestazione se la vendita è a favore di consumatori finali bisogna applicare l’Iva del Paese; se la vendita è a favore di soggetti passivi d’imposta, occorre applicare l’Iva dello stesso o emettere fattura senza Iva se la normativa locale preveda il meccanismo del reverse charge interno.

Prestazione di servizi nell’UE

Per i servizi disciplinati dalla regola generale del Paese del Committente nell’UE sono previsti gli adempimenti INTRASTAT e formalità fiscali in base alla tipologia di servizio.

MERCE INVIATA A / RICEVUTA DA PAESI EXTRA – UE

Le operazioni commerciali con i Paesi extra – UE si distinguono in esportazioni e importazioni. Comportano l’espletamento delle formalità doganali, dichiarazioni di esportazione / importazione:
• per i beni esportati: in uscita dall’Italia (a cura dell’impresa italiana); in entrata nel Paese di destinazione (a cura dell’acquirente estero);
• per i beni importati: in uscita dal Paese estero (a cura del fornitore estero); in entrata in Italia (a cura dell’impresa italiana).

Le dichiarazioni, in ambito UE, vengono effettuate per via telematica tramite il DAU, Documento Amministrativo Unico.
La merce in esportazione viene accompagnata dal DAE (Documento Accompagnamento Esportazione) emesso dalla dogana di esportazione, con indicato il MRN (Movement Reference Number).
Le formalità doganali devono essere espletate nel caso di invio / ricezione di beni (a titolo oneroso o gratuito) sia che il consumatore sia un privato o un’impresa.

Cessione all’Esportazione

La vendita di beni ad imprese al di fuori del territorio dell’Unione, con invio degli stessi fuori del territorio UE, è definita cessione all’esportazione. La procedura operativa è la seguente:
• l’impresa italiana emette fattura verso il cliente estero, senza l’applicazione dell’Iva (operazione non imponibile ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a, del Dpr 633/1972);
• i beni vengono dichiarati per l’esportazione definitiva, come base di calcolo il valore risultante in fattura di vendita;
• l’impresa esportatrice italiana annota la fattura in contabilità generale e sul registro Iva fatture emesse;
• l’impresa italiana conserva copia documentazione per provare l’avvenuta esportazione (uscita dei beni dal territorio doganale dell’UE).

Importazione

L’acquisto di beni da imprese con sede all’interno del territorio UE, con arrivo degli stessi da un Paese extra – UE, è definito importazione. La procedura operativa:
• i beni vengono dichiarati per l’importazione definitiva, sulla base del valore da fattura di acquisto e vengono pagati dazio e l’Iva;
• l’impresa italiana annota la fattura estera in contabilità generale e la bolletta di importazione (esemplare n. 8 del DAU) sul registro Iva acquisti, considerando l’Iva quale credito verso l’erario (salvo Iva indetraibile).

IN SINTESI:

L’impresa italiana, nel caso di importazione da Paesi extra-UE, deve:
• espletare le formalità di importazione presso la dogana italiana e versare l’Iva sul valore dei beni importati;
• recuperare l’Iva all’atto dell’annotazione della bolletta di importazione sul registro Iva degli acquisti (Iva a credito, salvo Iva indetraibile);

Nel caso di acquisto intracomunitario di beni, l’impresa italiana:
• non deve espletare alcuna formalità in dogana, né versare l’Iva;
• deve espletare le formalità contabili e presentare, l’elenco degli acquisti intracomunitari.

Nel caso di esportazione verso Paesi extra-UE, l’impresa italiana deve espletare le formalità di esportazione presso la dogana italiana.
Nel caso di cessione intracomunitaria, invece, deve espletare le formalità di carattere contabile e presentare, l’elenco delle cessioni intracomunitarie.

PARTECIPAZIONE A FIERE IN PAESI EXTRA – UE

Se un’impresa italiana partecipa ad una fiera o manifestazione commerciale in Paesi extra – UE, possono delinearsi le seguenti casistiche:
• fiere e manifestazioni con ritorno della merce in Italia;
• fiere e manifestazioni con attività di vendita in loco.
Nel primo caso, riguardo ai prodotti inviati nel paese extra- UE, viene adottata se il paese estero ha firmato la convenzione, la procedura Carnet ATA; in caso non sia possibile, utilizzare la procedura temporanea di esportazione (dall’Italia) e della temporanea importazione (nel Paese di destino), con chiusura delle procedure al rientro dei prodotti in Italia.
Nel secondo caso, ossia la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali, con attività di vendita in loco si deve attuare la seguente procedura:
- per quanto riguarda la normativa italiana, i prodotti vengono esportati con una esportazione definitiva (non essendo applicabile la procedura del Carnet ATA);
- nel Paese di destino, in funzione della normativa locale, ci possono essere adempimenti in capo all’impresa italiana venditrice (ad esempio: pagamento in dogana di dazi, Iva e/o altre imposte locali, ecc.).

OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST / ESCLUSI DALLA WHITE LIST

Dal 1° luglio 2010 devono essere comunicate tutte le cessioni e gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi rese / ricevute e posti in essere nei confronti di operatori economici localizzati in Paesi Black List (o non inseriti nella White List), come risultanti dai DM 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

LO STATUS DI OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO (AEO) E SEMPLIFICAZIONE PER OPERAZIONI CON PAESI TERZI

Dal 1/1/2008 nei 27 Stati membri dell’Unione Europea sono entrate in vigore le novità introdotte dai Regolamenti CE 648/2005 e 1875/2006 che modificano, il Codice Doganale Comunitario e le Disposizioni di Applicazione del Codice in merito al rilascio agli operatori economici che ne faranno richiesta di un certificato AEO di Operatore Economico Autorizzato.
Gli operatori economici coinvolti nella catena logistica a livello internazionale sono i fabbricanti, gli esportatori, gli speditori, le imprese di spedizione, i depositari, gli agenti doganali, i vettori, gli importatori, che sono coinvolti in una attività disciplinata dalla regolamentazione doganale.
Lo status di AEO è rilasciato a seguito di apposito accertamento dell’Autorità doganale nazionale (Agenzia delle Dogane per l’Italia), che certifica il rispetto degli obblighi doganali, dei criteri previsti per il sistema contabile e la solvibilità finanziaria.

Divenire Operatore Economico Autorizzato è una libera scelta individuale, che è legata alle condizioni operative di ciascun soggetto. Lo status di AEO consente vantaggi e agevolazioni di natura diretta ed indiretta relativamente alle operazioni di rilevanza doganale. Tra i vantaggi diretti si segnala: maggiore celerità delle procedure allea frontiera, riduzione dei controlli delle merci e documentali, trattamento prioritario delle spedizioni.

PRODOTTI TECNOLOGICI DUAL USE

Con dual use si intendono merci che, per le loro caratteristiche tecniche / costruttive, potrebbero essere utilizzate, oltre che per il normale uso civile e pacifico, anche per finalità di tipo militare e / o a scopo terroristico.
Accordi e decisioni prese in sede ad organizzazioni internazionali, come ONU e l’UE, hanno prodotto l’emanazione di norme che vietano o assoggettano a rigorosi controlli l’esportazione di questi prodotti verso determinati Paesi.

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